Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2924 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2924 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) OUAKKASS MOHAMMED N. IL 14/10/1984
avverso la sentenza n. 3166/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 07/12/2012

OSSERVA
1) Con sentenza in data 30.3.2012 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
applicava a Ouakkass Mohamed, con la diminuente per la scelta del rito, la pena
concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro
2.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 comma V bPR 309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge e la mancanza di
motivazione in ordine all’entità della pena applicata.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la ongruitò della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione sulla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di
questa Corte “In mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità,
per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruitò della pena
patteggiata nei limiti di cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi
adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria
valutazione in tal senso.? (cfr.Cass.sez.6, ord. n.549 dell’11.2.1994). Sicché “Nella
motivazione della sentenza applicativa della pena richiesta dalle parti appare
sufficiente il rilievo che detta pena, ricompresa nei limiti di legge inderogabili, é
congrua: ciò dimostra l’avvenuto controllo da parte del giudice di tale rilevante
elemento dell’accordo intervenuto tra imputato e P.M. e la valutazione favorevole
operata ai fini dell’art.27 comma terzo Cost? (Cass.sez.1 n.1878 del 28.3.1995).
Il Tribunale ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena
concordata tra le parti in considerazione dell’entità del fatto.
3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di ro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 7.12.2012

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