Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29239 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29239 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
USAI MAURIZIO N. IL 10/10/1971
avverso la sentenza n. 32/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 24/03/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha
confermato la sentenza con la quale in data 17.4.2007 il GUP del Tribunale
della stessa città aveva dichiarato MAURIZIO USAI, in atti generalizzato,
colpevole di concorso in estorsione, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693;
Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n.
256133), del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, in
considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello ha motivato la
contestata statuizione (f. 4 s.).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015
Il Compo ente estensore
Il Presidente
lamentando vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità.