Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29239 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29239 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STELLA VINCENZO nato il 01/08/1982 a BARLETTA

avverso la sentenza del 13/10/2015 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 07/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 07/06/2016

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni Di Leo
che ha concluso per l’inammissibilità.

Ritenuto in fatto
La Corte d’Appello di Bari con la sentenza impugnata, resa il 13.10 – 2.12.2015,

confronti dello Stella in ordine ai delitti di lesioni, minaccia e contravvenzioni
relative alle armi ed alle misure di prevenzione.
All’esito del giudizio nanti il Tribunale di Foggia lo Stella fu riconosciuto colpevole
dei reati ascritti e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
La Corte pugliese ebbe a confermare l’affermazione di penale responsabilità dello
Stella in ordine a tutti i reati ascritti sull’osservazione che legittimamente le
persone offese erano state escusse siccome testimoni non concorrendo ragione
di ritenerle indagate per reato connesso o collegato e come non concorreva
situazione di legittima difesa o provocazione,mentre la relazione peritale sullo
stato mentale del reo era irrilevante nella presente causa.
Avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione
il difensore fiduciario dell’imputato, rilevando i seguenti vizi di legittimità.
concorreva violazione di legge comportante nullità in quanto le persone offese
furono sentite come testi,nnentre, risultando a loro volta querelate dalli imputato
dovevano esser assunte con le cautele, ex art 210 cod. proc. pen., l’inosservanza
d’un tanto comportava nullità della prova assunta;
concorreva violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato
riconoscimento dell’attenuante della provocazione non avendo la Corte
territoriale adeguatamente valutato che esso imputato era stato,in precedenza,
vessato dalle parti lese, sicché la sua azione non configurava vendetta,siccome
ritenuto dal Giudici baresi, bensì reazione a pregressa situazione di continua
vessazione, sicché la proporzione non assumeva rilievo dirimente;

1

ha confermato la decisione di condanna adottata dal Tribunale di Foggia nei

concorrevano i sopra richiamati vizi anche in relazione alla statuizione adottata
dalla Corte d’Appello di Bari in ordine al dedotto suo vizio parziale di mente,
certificato in apposita consulenza svolta in altro giudizio ed il cui elaborato venne
acquisito in atti,poiché i Giudici d’appello non hanno considerato che le patologie
mentali,da cui è affetto, sono insanabili ed ingravescenti.
All’odierna udienza pubblica nessuno compariva per 1″imputato, mentre il P.G.

Ritenuto in diritto
Il ricorso de quo s’appalesa inammissibile.
Il denunziato vizio di nullità, poiché persone indagate per reato collegato o
connesso assunte a testi e,non già, con le cautele ex art 210 cod. proc. pen., si
fonda esclusivamente sull’osservazione che risulta in atti depositata querela
esposta dallo stesso avverso le parti lese per reati commessi ai suoi danni nello
stesso contesto di tempo e luogo rispetto ai reati a lui imputati.
In atti l’imputato non ha anche portate dimostrazione che a seguito della sua
querela – unico atto depositato – risulta che le persone offese in questo
procedimento ebbero ad acquistare la veste di indagati ovvero imputati e,
soprattutto, che detta veste essi l’avevano già assunta al momento della loro
escussione a testi.
Di conseguenza la censura mossa con impugnazione s’appalesa aspecifica posto
che la Corte territoriale ebbe a rigettare la censura proprio con medesima
motivazione ed a fronte di un tanto l’impugnante non ha indicato atto che
configuri siccome,in fatto,erroneo il ragionamento del Giudice d’appello.
Anche la seconda ragione di censura afferente il mancato riconoscimento
dell’attenuante della provocazione s’appalesa aspecifico poiché l’impugnante si
limita a contrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella adottata dalla
Corte pugliese senza segnalare specifico errore nel ragionamento illustrato in
sentenza.
2

concludeva per l’inammissibilità.

Quanto infine all’omessa valutazione del documentato parziale vizio di mente,lo
Stella si limita a richiamare la consulenza psichiatrica, espletata in altro
procedimento, enfatizzando che le patologie allora rilevate sono inguaribili ed
ingravescenti.
Tuttavia,a parte l’osservazione che le diagnosticate patologie risultano incidenti

situazioni di abuso d’alcool,deve rilevare questa Corte come in effetto
1″impugnante non si confronti con la puntuale motivazione esposta dalla Corte
territoriale sul punto, limitandosi ad enfatizzare solo parte delle considerazioni
elaborate dal consulente.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex 616 cod. pro. pen.,la condanna
dello Stella al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 a
favore della Cassa per le Ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2016.

sulla capacità mentale, a tenore della ricordata perizia, solo in presenza di

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