Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29238 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29238 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BANCHERO IGNAZIO N. IL 24/11/1963
avverso la sentenza n. 743/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha
confermato la sentenza con la quale in data 23.2.2010 il Tribunale della stessa
città aveva dichiarato IGNAZIO BANCHERO, in atti generalizzato, colpevole di
tentato furto con strappo, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
lamentando la mancata esclusione della recidiva ed il diniego della attenuanti

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693;
Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n.
256133), del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, in
considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello ha motivato le
contestate statuizioni, valorizzando (f. 2) l’assenza di decisivi profili di
meritevolezza, tal non apparendo all’evidenza la condizione invocata, nonché
la elevata pericolosità sociale dell’imputato desunta dai suoi numerosi
precedenti e dalle gravi modalità del fatto.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, al fine di ritenere od escludere
la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche
un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato
ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo
sufficiente (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio – 10
febbraio 2011, CED Cass. n. 249163). A questo orientamento si è
correttamente conformata la Corte di appello.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato pr.a.sto

generiche, in considerazione della sua tossicodipendenza.

determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Comp nente estensore

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA