Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29237 del 18/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29237 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIMONE PIETRO N. IL 12/02/1948
avverso la sentenza n. 4/2014 TRIBUNALE di LIVORNO, del
16/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fm—
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 18/04/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Livorno, in
qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il

condannato Simone Pietro, imputato del delitto di cui all’art. 594,
c.p., commesso in danno di Rossi Antonella, alla pena ritenuta di
giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della persona
offesa, costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza del tribunale ha proposto tempestivo
ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di
fiducia, avv. Andrea Dinelli, del Foro di Livorno, lamentando
violazione di legge, in relazione alla mancata adozione, da parte
del giudice territoriale, di una pronuncia di non doversi procedere
per estinzione del reato, dovuta al maturarsi del relativo termine
di prescrizione.
3. Con memoria depositata il 15.4.2016 la parte civile, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, avv. Lorenzo Calvani, del Foro di
Portoferraio, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile,
con conferma delle statuizioni civili in favore della Rossi.
4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Ed invero occorre rilevare, ai sensi dell’art. 129, co. 1, c.p.p., che
il reato di cui all’art. 594, c.p., non è più previsto dalla legge come
reato.
L’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha, infatti,
abrogato, tra gli altri, l’art. 594, c.p., per cui, ai sensi dell’art. 2,
co. 2, c.p., il Simone non può essere più punito per un fatto
(commesso, come da contestazione, il 15.5.2007), che, ai sensi di

giudice di pace di Portoferraio, in data 22.5.2013, aveva

una disposizione avente valore di legge, entrata in vigore
successivamente, non costituisce reato.
Ne consegue che per quel fatto la sentenza di condanna
pronunciata nei confronti del Simone, deve ritenersi ormai priva di

conseguenze civili della condanna avevano il loro necessario
presupposto logico-giuridico nell’accertata responsabilità
dell’imputato per un fatto previsto come reato dall’ordinamento
(cfr. artt. 185, c.p.; 74 e 538, c.p.p.).
Sotto tale ultimo profilo, peraltro, non può trovare applicazione,
facendo ricorso all’interpretazione analogica, il disposto di cui
all’art. 578, c.p.p., che impone al giudice dell’impugnazione di
decidere sulle questioni civili, solo in caso di sopravvenuta
estinzione del reato, conseguente ad intervenuta amnistia o
prescrizione, stante l’evidente mancanza di una medesima ratio
tra la fattispecie in esame e quella disciplinata dal citato art. 578,
c.p.p., in cui la competenza del giudice dell’impugnazione a
decidere sulle questioni civili in caso di estinzione del reato, si
giustifica perché, ai sensi dell’art. 198, c.p., l’estinzione del reato
non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti da reato,
che, invece, vengono meno nel caso (diverso dall’estinzione)
dell’abrogatio criminis.
D’altro canto, in assenza di una specifica disposizione transitoria,
una volta venuta meno, per effetto dell’abrogazione dell’art. 594,
c.p., la competenza del giudice penale a conoscere dell’azione di
risarcimento dei danni derivanti dal fatto non più previsto dalla
legge come reato, la persona offesa, costituita parte civile, non
perde definitivamente la possibilità di vedere riconosciute le
proprie pretese risarcitorie, in quanto lo stesso decreto legislativo

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effetti sia sul piano penale, che su quello civile, in quanto le

15 gennaio 2016, n. 7 (cfr. artt. 3 e ss.) gli consente di adire a tal
fine il giudice civile, trattandosi di fatto che, pur non penalmente
rilevate, va qualificato come illecito civile.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio,

favorevole al reo di quella invocata, perché, in conseguenza della
sopravvenuta abrogazione, nessun rimprovero, sotto il profilo
penale, può essere mosso al Simone in relazione alla condotta
tenuta in danno della Rossi), nulla disponendosi in ordine al
pagamento delle spese processuali in questo grado di giudizio,
non essendo la ricorrente soccombente.
P.Q. M .
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 18.4.2016.

perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (formula più

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