Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29236 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29236 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SINIGUR ANATOLII N. IL 11/03/1977
SINIGUR VITALIE N. IL 15/06/1981
avverso la sentenza n. 7869/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza con la
quale in data 24.5.2013 il Tribunale della stessa città aveva dichiarato gli
odierni imputati colpevoli di concorso in rapina e ricettazione, unificate in
continuazione, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia; la Corte di
appello ha ridotto, per uno soltanto degli imputati, la pena.

ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge quanto alla
qualificazione della rapina come rapina tentata, alla mancata derubricazione del
residuo furto ex art. 624 bis c.p. in mero furto aggravato, nonché vizio di
motivazione quanto al mancato proscioglimento di entrambi.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693;
Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n.
256133), del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a
fronte degli articolati rilievi con i quali la Corte di appello (f. 4 ss.) ha
motivato le contestate affermazioni di responsabilità e la qualificazione
giuridica dei fatti accertati.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto congiuntamente

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Presidente

Il Compon nte estensore

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