Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29236 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29236 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZOCCHETTI MARIA PIA N. IL 04/04/1956
avverso la sentenza n. 319/2012 GIUDICE DI PACE di PESCARA, del
20/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in pers na del Dott. 1.0_ Tn..0..v:-Z9‘,
che ha concluso per I(

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 14/04/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Pescara
condannava Mazzocchetti Maria Pia, imputata del reato di cui

pena di euro 350,00 di multa.
2. Avverso la sentenza del giudice di pace ha proposto tempestivo
ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore di
ufficio, avv. Anna Olivieri, del Foro di Pescara, lamentando: 1) la
mancata dichiarazione di assenza dell’imputata da parte del
giudice procedente; 2) la mancanza di oggettivi riscontri alle
dichiarazioni accusatorie della persona offesa, che non possono
essere individuati in quanto riferito dal teste Mucci, il quale ha
precisato di non avere udito le espressioni ingiuriose, oggetto del
reato di cui all’art. 594, c.p.; 3) l’incongruenza delle dichiarazioni
accusatorie della persona offesa.
3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Ed invero occorre rilevare, ai sensi dell’art. 129, co. 1, c.p.p., che
il reato di cui all’art. 594, c.p., non è più previsto dalla legge come
reato.
L’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha, infatti,
abrogato, tra gli altri, l’art. 594, c.p., per cui, ai sensi dell’art. 2,
co. 2, c.p., la Mazzocchetti non può essere più punita per un fatto
(commesso, come da contestazione, il 14.8.2011), che, ai sensi di
una disposizione avente valore di legge, entrata in vigore
successivamente, non costituisce reato.
Ne consegue che per quel fatto la sentenza di condanna
pronunciata nei confronti della Mazzocchetti, deve ritenersi ormai
priva di effetti sul piano penale.

all’art. 594, c.p., commesso in danno di Bellini Maria Carmela, alla

4,

-*

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nulla
disponendosi in ordine al pagamento delle spese processuali in
questo grado di giudizio, non essendo la ricorrente soccombente.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 14.4.2016

P.Q.M.

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