Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29235 del 23/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29235 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTARINO ANDREA N. IL 24/03/1982
MARTELLI ROBERTO N. IL 03/10/1938
avverso la sentenza n. 2483/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ;WIC1 444″;
che ha concluso per ;_e

13€1iterpgriapager,ivila r
UdiadifensorlAvv.

u44.4.0 Ae42 , ree Fe9

–te 0le;c‘22.
ege-eidikle”, 17,4;149- a”

‘sele4 74

Data Udienza: 23/05/2013

2

Ritenuto In fatto
Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 12.2.2010, condannava Contarino
Andrea e Martelli Roberto alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno per il
delitto di omicidio colposo (secondo l’imputazione, perdevano la presa della lettiga
su cui era trasportata Casavecchi Maria sì da determinarne la caduta al suolo), con
attenuanti generiche e doppi benefici di legge.
Il Tribunale riteneva provata la responsabilità dei prevenuti sulla base delle

Ministero e dalla difesa, degli esami degli Imputati e della documentazione acquisita.
Il fatto, quale riportato nella sentenza impugnata traendola da quella di primo
grado. Il giorno 9.3.2006 alle ore 11, Casavecchi Maria, di anni 84, veniva condotta
con ambulanza dalla propria abitazione sino all’ospedale di Careggi per un controllo
presso il reparto di neurologia: in tale servizio erano impegnati Martelli Roberto e
Marino Domenica, membri della Misericordia di Firenze.
Al ritorno, essendovi necessità di un altro volontario, veniva prelevato presso la
sede sociale Contarino Andrea il quale si metteva alla guida del mezzo con accanto
Martelli, mentre Marino prendeva posto sul retro insieme alla figlia ed alla badante
della Casavecchi, Pesci Paola e Tikhonova Olena.
Giunti dinanzi all’abitazione intorno alle ore 13.00, Marino faceva scendere le due
donne dalla parte laterale dell’ambulanza, mentre Martelli e Contarino si occupavano
della paziente che era assicurata con le cinghie alla barella. Questa, durante lo
scorrimento sulla strada, ad un certo punto si piegò sul fianco sinistro e la
Casavecchi andò a sbattere con la testa sul selciato riportando una ferita lacero
contusa e lasciando a terra una piccola macchia di sangue. Nessun testimone poté
vedere direttamente li fatto.
Avvisato il servizio 118, gli imputati furono invitati a trasportare nuovamente la
donna In ospedale ove, mediante TAC, venne riscontrato un ematoma sottodurale
acuto; la situazione andò rapidamente precipitando sino a raggiungere lo stato di
corna cui, nonostante le terapie praticate, seguì la morte il giorno successivo.
Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza in
data 7.6.2012.
Avverso siffatta pronuncia della Corte toscana ricorre per cassazione il comune
difensore di fiducia di Contarino Andrea e Martelli Roberto adducendo, in sintesi, i
seguenti motivi ed allegando taluni documenti in copia.
1. La violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. per violazione del
principio di correlazione tra imputazione e sentenza, assumendo che a fronte
dell’imputazione, che contestava quale causa del ribaltamento la perdita della
presa della lettiga da parte degli imputati, la cui dinamica era stata recepita dal
2

dichiarazioni testimoniali raccolte, delle consulenza tecnica disposta dal Pubblico

giudice di primo grado, la Corte territoriale aveva invece ritenuto che la causa
predetta fosse da individuarsi In una “virata di 90° eseguita forse bruscamente

forse anche per una qualche concomitante azione sfavorevole delle ruote”
attribuendo agli imputati la colpa consistente nell’aver disatteso le istruzioni per
la conduzione della lettiga versate nell’apposito manuale, la cui osservanza
avrebbe impedito il ribaltamento.
2. Il vizio motivazionale, dal momento che la ricostruzione della dinamica del

ribaltamento) contrastava con le risultanze istruttorie che pacificamente
escludevano che al momento della caduta il moto della barella fosse “curvilineo”
o “in virata”, avendo tutti i testi affermato che la lettiga procedeva in direzione
perpendicolare al marciapiede e si apprestava ad essere sollevata per salire sul
marciapiede medesimo: tale operazione, secondo le istruzioni, richiedeva che i
due operatori si ponessero esattamente come appunto si posizionarono
gl’imputati, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte che aveva richiamato
passaggi del manuale di istruzioni non pertinenti alla fattispecie (secondo cui per
“spostare la barelle un operatore doveva porsi al lato piedi e l’altro da un lato
della barella vicino al torace e alla testa del paziente per assisterlo e/o dare il
proprio contributo nello spostamento della barella).

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il primo motivo è infondato.
Invero, “In tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le
nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione
contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di
assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del
diritto di difesa dell’imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali
sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto
all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione
pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. In altri termini, poiché la nozione
strutturale di “fatto”, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con
quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto
di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un
potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del
giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’Imputato sia condannato per un fatto,
inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.
(Da queste premesse, la Corte ha escluso la violazione del principio suddetto in una

fattispecie in cui l’imputato, a fronte della contestazione per il reato di lesioni
3

ribaitamento effettuata dalla Corte (verosimile virata dl 90 0 al momento del

personali volontarie, ere stato condannato per quello di lesioni colpose” (Cass. pen.
Sez. IV, n. 41663 del 25.10.2005, Rv. 232423).
E’ fondata, invece, la seconda censura.
Il giudice di appello, nel confermare il verdetto di colpevolezza emesso dalla sentenza
di primo grado, ne ha completamente rivisitato (evidentemente perché
oggettivamente non sostenibili) la dinamica del sinistro e gli stessi profili di colpa, da
commissiva (perdita della presa della lettiga) ad omissiva (mancato rispetto delle

Ciò, evidentemente, per le difficoltà ricostruttive della vicenda ed in particolare
dell’individuazione della precisa causa (e conseguente colpa degli imputati) del
ribeltamento della lettiga.
La difesa, attraverso le sue produzioni documentali e corrette argomentazioni, ha
rilevato esaustive circostanze oggettive dalle quali si evince come (anche) la dinamica
della vicenda per la quale ha optato la Corte territoriale non possa essere in alcun
modo condivisa.
E’ vero che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato
dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cessazione di
apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha
alterato la fisionomia del giudizio di cessazione, che rimane giudizio di legittimità e
non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. Ma rappresentando il

novum normativo Il riconoscimento della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto “travisamento della prova”, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale (cioè, quel vizio in forza del quale la Cessazione, lungi dal
procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove,
può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il
relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della
decisione (Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, n. 38424), ed avendo il giudice di appello,
al fine di rispondere alte critiche contenute nei motivi di gravame, richiamato atti a
contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, quale il manuale di istruzioni
per l’uso corretto della lettiga (Cass. pen., sez. II, 15.1.2008, n. 5994; Sez. I,
15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. IV, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636), del
tutto correttamente la difesa ha potuto opporre l’erroneità della ricostruzione operata
dalla Corte territoriale, richiamando documenti allegati al ricorso ed adducendo
logiche argomentazioni.
Ha infatti rimarcato, riportandone le deposizioni, come tutti i testi avessero escluso
che la lettiga si ribaltò dopo aver virato di 90 0 e procedeva in direzione
perpendicolare al marciapiede e si apprestava ad essere sollevata per salire sul
medesimo, mentre la tesi alternativa formulata dalla Corte territoriale, oltre ad esser
4

istruzioni dettate dal manuale).

sconfessata dalle dichiarazioni del testi e degli imputati, non trovava alcuna fonte
probatoria.
Del resto, è chiaro come la sentenza impugnata, dopo aver escluso, ritenendolo
assurdo per via delle cinghie che la assicuravano alla lettiga (pag. 6), che la
trasportata, epilettica ma tranquilla durante gli spostamenti subiti, abbia avuto uno
scatto di intensità tale da ribaltarla, sia ricorsa ad un procedimento inferenziale
ricostruttivo che rispecchia una fase diversa (antecedente) da quella in cui avvenne il

tenuto conto del contrasto Insanabile con quanto indicato nel capo d’Imputazione e
ritenuto dalla sentenza di primo grado e delle mare ed alternative ipotesi avanzate in
sentenza circa le cause effettive e finali del ribaltamento (brusca virata, concomitante
azione sfavorevole delle ruote o resistenza involontariamente opposta da Contarino o
altra causa che non si era potuto individuare), non può, allo stato, ricondursi con
certezza il ribaltamento della lettiga ad una colposamente scorretta manovra degli
imputati, al punto che non è nemmeno stata evidenziata, né poteva esserlo, la
riconducibilità della manovra pretesamente errata ad un determinato imputato o ad
entrambi.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della
Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Firenze.
Così deciso in Roma, il 23.5.2013

ribaltamento ed è chiaro che, non essendo affatto certa la dinamica del sinistro,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA