Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29235 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29235 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORTOLANO ROSARIO N. IL 06/07/1950
avverso la sentenza n. 112/2012 GIUDICE DI PACE di TERMINI
IMERESE, del 20/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ny.0—
che ha concluso per 11

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

(5) floL-

Data Udienza: 14/04/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Termini
Imerese condannava Ortolano Rosario, imputato del reato di cui
all’art. 612, co. 1, c.p., commesso in danno di La Russa Daniele e

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto appello
innanzi al tribunale di Termini Imerese l’Ortolano, a mezzo del suo
difensore di fiducia, avv. Bonaventura Zizzo del Foro di Palermo,
ma il giudice di secondo grado, qualificata l’impugnazione come
ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 37, co. 2, d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274, disponeva la trasmissione degli atti a questa
Suprema Corte.
3.

Con l’atto di impugnazione l’Ortolano lamenta la mancata

assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste ovvero non
costituisce reato, in quanto l’imputato non ha posto in essere, né
voluto, nessuna condotta minacciosa, limitandosi a negare alle
persone offese, con aria decisa, il suo diniego all’ingresso nella
propria azienda agricola, apparendo, inoltre, la decisione del
giudice di primo grado fondata solo sulle dichiarazioni delle
persone offese, le quali, tuttavia, hanno a più riprese riferito
circostanze tra di loro contrastanti; in subordine, l’imputato
eccepisce violazione di legge, per mancanza della condizione di
procedibilità rappresentata dalla querela, in quanto nell’atto,
allegato al fascicolo per il dibattimento, sottoscritto dalle persone
offese, recente l’intestazione “Esposto Querela avverso il dottor
Rosario Ortolano”, non si rinviene, in nessuna forma o
espressione, la manifestazione della volontà dei fratelli La Russa
di perseguire penalmente il signor Ortolano.

di La Russa Pietro, alla pena di euro 40,00 di multa.

3. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso.
Con esso, infatti, il ricorrente espone censure che si risolvono in
una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di

logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi,
ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di
giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv.
255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass.,
sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III,
27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di
legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera
della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente
unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della
motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del
giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256,
rv. 234148).
Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità,
esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche
laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in

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ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di

esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze
processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893).
In aggiunta al precedente argomento, va, altresì, rilevata, in
relazione al contenuto delle dichiarazioni delle persone offese, di
cui l’imputato lamenta una non adeguata valutazione da parte del

principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in
sede penale, allorché venga lamentata l’omessa o travisata
valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente
suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa
allegazione ovvero la trascrizione dell’integrale contenuto di tali
atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro
esame diretto, salvo che il “fumus” del vizio dedotto non emerga
all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez.
I, 17/01/2011, n. 5833, G.; Cass., sez. IV, 10.11.2015, n. 46979,
rv. 265053), circostanza non sussistente, in tutta evidenza, nel
caso in esame.
5. Infondato deve, invece, ritenersi il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo appare sufficiente ribadire il costante insegnamento
della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio, secondo
cui, ai fini della validità della querela, la manifestazione della
volontà di punizione è univocamente desumibile dall’espressa
qualificazione dell’atto depositato dalla persona offesa come
denuncia- querela, in quanto assume rilievo decisivo il significato
tecnico dell’espressione adoperata (cfr. Cass., sez. V, 5.12.2013,
n. 1710, rv. 258682).
Orbene nel caso in esame, come si ricava dagli atti, consultabili in
questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un
procedendo,

error in

le persone offese hanno depositato un atto

3

giudice di merito, la violazione, da parte del ricorrente, del

denominandolo espressamente “esposto querela” (come
riconosciuto dallo stesso ricorrente) presso gli uffici della procura
della Repubblica di Termini Imerese, in data 9.3.2012, querela
che veniva ulteriormente ratificata dalle suddette persone offese
in data 10.3.2012 presso gli uffici dei Carabinieri di Trabia.

la finalità dell’atto di cui si discute (“tutto ciò dichiarato al fine di
sventare un’eventuale escalation al nostro e all’altrui danno”),
dimostra inequivocabilmente, a prescindere dall’espressione
tecnica utilizzata per definire l’atto stesso, che il loro intento era
quello di perseguire penalmente l’Ortolano, per evitare ulteriori
conseguenze dannose in proprio ovvero in altrui pregiudizio.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto,
rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 14.4.2016

Senza tacere che l’espressione utilizzata dalle persone offese circa

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