Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29234 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29234 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITIELLO GAETANO N. IL 28/09/1985
avverso la sentenza n. 6974/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generalithersona del Dott. Iì91(1,04-11-,,- // rigkr2-`)
che ha concluso per T•e 14• .-e.e9 ‘2,(

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Data Udienza: 23/05/2013

IltItenuto In fatto
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Vitlello Gaetano avverso la sentenza
emessa in data 8.5.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che, in riforma di quella in
data 14.3.2011 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, dichiarava l’improcedibilità per
difetto di querela in ordine al delitto di cui all’art. 590 c.p. sub capo d) e
rideterminava la pena per I residui reati di cui ai capi a) (triplice omicidio colposo con
violazione delle norme sulla circolazione stradale e con l’aggravante della colpa

e mesi otto di reclusione, sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua con
quella temporanea dai pp.uu. e revocando l’interdizione legale ma condannando
l’imputato, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalle parti civili.
Deduce il vizio motivazionale in ordine al diniego delle impetrate circostanze
attenuanti generiche e la violazione di legge In relazione alla mancata revoca della
parte civile, eccepita al sensi dell’art. 82, 2° comma c.p.p., atteso che gli eredi del
defunto Russo Gennaro, una delle vittime dell’omicidio colposo, avevano proposto
l’azione dinanzi al giudice civile.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
La Corte territoriale ha addotto congrua motivazione in ordine al rigetto di
concessione delle attenuanti generiche laddove, assieme al giudice di primo grado, ha
valorizzato il fatto storico di cui alla sentenza allegata ai motivi di appello che, benché
assolutoria dal reato di omissione di soccorso, documentava la grande pericolosità
dell’imputato alla guida. Tanto è In perfetta aderenza all’insegnamento di questa
Corte secondo il quale la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio
di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a
far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo” (Cass. pen. Sez. I,
n. 46954 del 4.11.2004, Rv. 230591).
Quanto alla seconda censura, si deve ritenere che la Corte non abbia ravvisato gli
estremi della rappresentata revoca della costituzione di parte civile. Infatti, la revoca
per facta condudentia della costituzione della parte civile per effetto dell’esercizio
dell’azione civile nella competente sede civile, si verifica solo quando sussiste
coincidenza fra le due domande ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei
giudizi (Cass. pen. Sez. Il, n. 62 del 16.12.2009, Rv. 246266). E tanto non risulta
provato nel caso di specie.
Peraltro, è stato anche affermato che la costituzione di parte civile non si intende
tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile la domanda per la
quantificazione del risarcimento del danno dopo aver ottenuto in sede penale
2

cosciente), c) (art. 187 C.d.S.) e b) (art. 186 comma 2 lett. b C.d.S.), in anni quattro

l’affermazione del diritto ad ottenerlo, ancorchè la relativa decisione non sia passata
In giudicato (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi non si registra un doppio esercizio
della stessa azione, bensì l’esercizio di una azione autonoma fondata sulla prima).
(Cass. pen. Sez. IV, n. 43374 del 24.5.2007, Rv. 237907).
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese relative
al presente giudizio in favore delle rispettive parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili,
Pennacchio Maria e Pennacchio Giuseppe, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre
IVA e CPA, e delle parti civili, Pennacchio Giuliano, Di Nardo Giovanna, in proprio e
quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Pennacchio Umberto, liquidate in
complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 23.5.2013

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Il Presidente
r-eietro Antonio Sirena

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
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