Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29233 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29233 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUISPE VARGAS CARLOS N. IL 03/08/1965
avverso la sentenza n. 3164/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorsó
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale irugsona del Dott ii;61141A-44-; “6 :
che ha concluso per Fe 7.4ro

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Udito, per la parte cisti , l’Avv
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Data Udienza: 23/05/2013

Ritenuto in fatto
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Quispe Vargas Carlos avverso la
sentenza emessa in data 8.3.2012 dalla Corte di Appello di Genova che confermava
(disponendo la confisca dell’autoveicolo) quella in data 26.5.2010 del Tribunale di
Genova con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt.
116 e 186 comma 2 lett. C) C.d.S. e condannato alla pena di mesi undici di arresto
ed € 11.000,00 di ammenda.

sentenza di primo grado), del decreto di citazione a giudizio in grado di appello e del
successivo estratto contumaciale (della sentenza di secondo grado) che erano stati
notificati in Genova alla Via Fereggiano 2c/4a, domicilio dell’imputato divenuto
Inidoneo poiché il 7.9.2009 il medesimo era stato espulso dallo Stato italiano, slcchè
la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 161 c. 4 c.p.p.
Rappresenta, inoltre, il vizio motivazionale in relazione alla dedotta eccessività della
pena.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova premettere che sebbene, come rappresentato in ricorso, gli estratti
contumaciali siano stati notificati all’indirizzo asseritamente divenuto inidoneo, sono
stati ritualmente presentati sia l’atto di appello (che nulla ha dedotto sul punto
specifico) che il ricorso oggetto del presente esame.
Inoltre, dalla documentazione allegata per dimostrare l’avvenuta espulsione
dell’imputato dal territorio dello Stato, si evince solo che il decreto prefettizio di
espulsione è stato notificato il 7.9.2009, ma nulla si sa sia dell’eventuale opposizione
dinanzi al Giudice di Pace di Genova sia dell’indispensabile convalida da parte del
Giudice di pace del decreto di accompagnamento del Questore, né, tanto meno, se il
prevenuto sia stato poi effettivamente accompagnato dalla Forza pubblica
all’aeroporto per l’imbarco sul volo diretto in Perù all’uopo predisposto.
Peraltro, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema -con la sentenza 7
gennaio 2005, n. 119- hanno affermato il principio secondo il quale in tema di
notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista
dall’art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia
stata omessa o quando, essendo stata eseguita In forme diverse da quelle prescritte,
risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.
La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la
violazione delle regole sulle modalità di esecuzione (Cass. pen. Sez. III, n. 20349 del
16.3.2010, Rv. 247109).
Ma nel caso di specie (a prescindere, ai fini della tempestività ex artt. 181 e 182
c.p.p. e connessa sanatoria ex art. 184, comma 1, c.p.p., dal fatto che nulla risulta in
2

Deduce la violazione di legge attesa l’irrituale notifica dell’estratto contumaciale (della

ordine alla deduzione dell’eccezione in questione), il ricorrente si è avvalso di ogni
facoltà difensiva in appello, onde deve ritenersi che abbia comunque accettato gli
effetti dell’atto con conseguente sanatoria ex art. 183, lett. b) c.p.p. (cfr. Cass. pen.
Sez. H, n. 32855 del 4.7.2007, Rv. 237698; Sez. II, n. 35345, del 12.5.2010, Rv.
248401).
Quanto alla censura concernente la misura della pena, si osserva che la
determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra,

compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente, dandone atto anche
concisamente, gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (Cass. pen. Sez. Sez. IL n. 12749
del 19.3.2008 Ud. Rv. 239754; Sez. II, n. 7842 del 28.5.1992, Rv. 191064). E nel
caso di specie la Corte territoriale ha dato ampia giustificazione del rigetto della
concessione delle attenuanti generiche e con esso, implicitamente, della impossibilità
di ridurre l’entità della pena inflitta, con il richiamo all’estrema gravità della condotta
e alla cospicua capacità a delinquere dell’imputato che non era nuovo alla guida senza
patente ed in stato dl ebbrezza alcolica.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23.5.2013

invece, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo

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