Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29232 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29232 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARU GIORGIO N. IL 06/08/1961
avverso la sentenza n. 1431/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza con la quale in data 10.10.2013 il GUP del Tribunale
della stessa città aveva dichiarato GIORGIO ARU, in atti generalizzato,
colpevole di concorso in rapina aggravata e porto di un coltello a serramanico,
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693;
Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n.
256133), del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a
fronte dei dettagliati e corretti rilievi posti a fondamento della contestata
statuizione (f. 2).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Comp nente estensore

Il Presidente

lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p.

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