Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29231 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29231 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALLOTTA MARCO N. IL 23/08/1983
SEBASTIANELLI MIRKO N. IL 16/06/1982
avverso la sentenza n. 683/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza con la quale in data 2.12.2013 il GUP del Tribunale
della stessa città aveva dichiarato gli odierni imputati colpevoli di concorso in 3
rapine aggravate, unificate in continuazione, condannando ciascuno alla pena
ritenuta di giustizia.

Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto congiuntamente

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693;
Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n.
256133), del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato: la
Corte di appello, in accoglimento del gravame, ha ridotto la pena; la doglianza
degli imputati non contiene alcun riferimento specifico e trascura di
considerare che la Corte di appello ha determinato le pene tenendo conto
della reiterazione dei gravi fatti oggetto del procedimento, e dei precedenti
penali di ciascuno, correttamente conformandosi all’orientamento di questa
Corte, per la quale è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in
ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui
all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., sentenza
n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass. n. 142252), poiché una specifica e
dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue
componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran
lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti
risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all’art.
133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o
«congruo aumento>>, come pure il richiamo alla gravità del reato oppure
alla capacità a delinquere (Sez. II, sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009,
CED Cass. n. 245596).

ricorso per cassazione, lamentando l’eccessività della pena.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Comp nente estensore

Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA