Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29230 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29230 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDELLICCHIO BRUNO N. IL 14/03/1972
avverso la sentenza n. 2139/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha
confermato la sentenza con la quale in data 22.1.2013 il Tribunale della stessa
città aveva dichiarato BRUNO CARDELLICCHIO, in atti generalizzato, colpevole
del reato di danneggiamento aggravato, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.

Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha diffusamente motivato la contestata statuizione (f.
3), motivatamente ritenendo al superfluità della chiesta perizia.

D’altro canto, come già chiarito da questa Corte Suprema, la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale,
subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente
all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di
ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la
relativa istanza nel termine stabilito dall’art. 468 c.p.p. (Sez. II, sentenza n.
41808 del 27 settembre 2013, CED Cass. n. 256968); e la mancata
rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata
soltanto qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a
base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal
testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le
quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o

deducendo vizio di motivazione quanto al mancato accoglimento della sua

alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. VI, sentenza n. 1256 del
28 novembre 2013, dep. 14 gennaio 2014, CED Cass. n. 258236).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Comrlonente estensore

Il Presidente

euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

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