Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29230 del 15/03/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29230 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARIS ETTORE N. IL 02/12/1944
avverso la sentenza n. 393/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
07/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. E—D .2–11/4219 ,–kL,e1
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Data Udienza: 15/03/2016
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Trento
20.5.2013, aveva condannato Paris Ettore alla pena ritenuta di
giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore
della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 81, cpv.,
595, co. 3, c.p., 13, I. n. 47 del 1948, di cui al capo
d’imputazione, commesso in danno di Pombeni Paolo.
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Mauro Bondi, del
Foro di Rovereto, lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione, con riferimento alla
ritenuta responsabilità
dell’imputato in ordine al reato ascrittogli in qualità di direttore
responsabile del periodico mensile “QT-Questotrentino”.
3.
L’impugnata sentenza va annullata senza rinvio, essendosi
verificata una causa estintiva del reato per il quale l’imputato ha
riportato condanna, rappresentata dalla remissione della querela
originariamente proposta dalla persona offesa.
Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento,
Pombeni Paolo, con dichiarazione scritta del suo procuratore
speciale, all’uopo delegato, avv. Bertuol Roberto, depositata
1’8.3.2016 presso gli uffici della sezione di polizia giudiziaria della
procura della Repubblica presso il tribunale di Trento, ha rimesso,
in qualità di persona offesa dal reato, la querela presentata nei
confronti del ricorrente in relazione al delitto per cui quest’ultimo
è stato condannato con la sentenza oggetto di ricorso; nella
confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data
medesima data e presso gli stessi uffici il ricorrente Paris Ettore
effettuava formale accettazione della suddetta remissione di
querela.
Rilevato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le
querela e di accettazione, risulta essersi verificata, dopo la
pronuncia della sentenza impugnata, la causa di estinzione del
reato di cui all’art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame
trattandosi di reato perseguibile a querela di parte), che va
rilevata e dichiarata in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. un.,
25.2.-27.5.2004, n. 24246, Chiasserini), non risultando, peraltro,
evidente l’insussistenza di responsabilità del Paris per il reato
innanzi indicato.
L’impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza
rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. a), c.p.p., per estinzione del
reato per cui il ricorrente ha riportato condanna.
Ai sensi dell’art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di
giudizio vanno poste a carico del querelato Paris Ettore, non
essendo stato diversamente convenuto nell’atto di remissione
della querela.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato
si-stinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso in Roma il 15.3.2016.
formalità previste dall’art. 340, c.p.p., in tema di remissione della