Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2923 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2923 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAUSE ORSOLA N. IL 23/09/1956
avverso la sentenza n. 13281/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:
— che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 15/05/2014, ha confermato la sentenza
del Tribunale dì Napoli del 07/11/2008 dì condanna dì Calise Orsola, con la recidiva reiterata
specifica equivalente alle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione per il
reato di cui agli artt. 25, 282 lett. f), 291 bis e 296 del d.P.R. n. 43 in relazione alla detenzione
e sottrazione al pagamento dei diritti di confine e dell’Iva di kg. 9,800 di tabacchi lavorati
esteri;

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione deducendo non avere í giudici
considerato che le sigarette di contrabbando potessero essere state acquistate e detenute allo
scopo di approvvigionamento per il consumo dei propri familiari in tal modo non soddisfacendo
la necessità che la condanna sia pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio;
— che il motivo di ricorso è inammissibile, venendo dedotte, in via per di più ipotetica,
questioni di natura fattuale a fronte di quanto puntualmente argomentato dai giudici di merito
secondo cui dal verbale di sequestro del 17/06/2006 era emerso chiaramente che l’imputata
era stata sorpresa mentre deteneva per la vendita kg.9,800 di sigarette di contrabbando
esposte su di una bancarella;
– – che pertanto il ricorso è inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il rìcorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015
Il Consi
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– – che l’imputata ha proposto ricorso deducendo con un unico motivo mancanza,

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