Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2923 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2923 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANGANARO ANNA N. IL 15/02/1954
2) RINDONE STEFANO N. IL 16/02/1978
3) R1NDONE GIACOMO N. IL 13/06/1982
avverso l’ordinanza n. 63/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 07/12/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e 11
euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberatI ROMA, ha camera di consiglio del 7/12/2012
ore
Presi. ente

Ritenuto:
— che il Tribunale per il riesame di Messina con ordinanza del 5/4/2012 ha confermato il decreto
di convalida e di autonoma disposizione del sequestro preventivo di un complesso immobiliare,
emesso il 28\2\2012, nei confronti di MANGANARO Anna, RINDONE Stefano e RINDONE
Giacomo, dal
del Tribunale di Barcellona P.G., in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett.
c), 93,94,95 d.P.R. 390\01 e 181 comma ibis d.lgs. 42\2004;
— che l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del -fillnu,s'” dei
reati ipotizzati negando la sussistenza di una modifica della originaria destinazione d’uso e
l’aggravio del carico urbanistico;
— che le doglianze anzidette sono manifestamente infondate, in quanto l’accertamento del
“fimus commissi delicti” va effettuato solo sotto il profilo della congruità degli elementi
rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto
di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così
come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l’ipotesi di reato formulata in
una di quelle tipicamente previste dalla legge;
— che, nella fattispecie, i giudici del riesame hanno dato atto dell’esistenza di consistenti
interventi edilizi in atto finalizzati alla modifica dell’originaria destinazione d’uso di un
complesso edilizio, destinato a civile abitazione, in struttura ricettiva con aumento di volumetria
e che tali elementi evidenziano ampiamente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione
della misura;
– che, in disparte la circostanza, indicata dal Tribunale, dell’esistenza di lavori in corso all’atto
del sequestro, risulta pacifico l’aggravio di carico urbanistico in conseguenza di un simile
intervento, atteso che detto aggravio è stato riconosciuto anche con riferimento alle ipotesi di
realizzazione di opere interne comportanti il mutamento della originaria destinazione d’uso di un
edificio (Sez. III n. 22866, 13 giugno 2007; conf. Sez. IV n. 34976, 28 settembre 2010).
— che, a nonna dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

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