Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29229 del 15/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29229 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANTOVANI GIANLUCA N. IL 09/10/1963
avverso la sentenza n. 20/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
BOLOGNA, del 03/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per A(

4. p.L e,:

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/03/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di assise di appello di

assise di Rimini, in data 14.11.2012, aveva condannato alla pena
ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato
Mantovani Gianluca in favore della costituita parte civile, cui
veniva riconosciuta anche una provvisionale immediatamente
esecutiva, imputato, in qualità di legale rappresentante della
residenza sanitaria “Il Sole Srl” ed in concorso con altri, del delitto
di cui all’art. 591, co. 1, c.p., commesso in danno di Andreini
Mario, rideterminava in senso favorevole al reo il trattamento
sanzionatorio e revocava le statuizioni civili.
L’Andreini, ricoverato presso il reparto psichiatrico della suddetta
struttura, incapace di provvedere a se stesso, in conseguenza
della grave patologia cui era affetto, si era allontanato dalla
residenza senza trovare ostacoli di sorta, nonostante
nell’anamnesi d’ingresso fosse stato annotato “ha manifestato
comportamenti di fuga in stato oniroide” e si fossero in seguito
manifestati, tra l’altro, evidenti sintomi della sua volontà di uscire
dalla struttura stessa, facendo perdere le sue tracce.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Marco Martines
del Foro di Forlì, lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione, in quanto la corte territoriale non ha considerato che
il Mantovani, in qualità di legale responsabile, anche in forza della
convenzione che disciplinava i rapporti tra l’azienda sanitaria di

Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui la corte di

Rimini e la residenza in cui era stato ricoverato l’Andreini, non era
titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che
incombeva sul personale medico-sanitario ed, in particolare, al
coordinatore della struttura psichiatrica; di conseguenza solo nel

specificamente allertato sulle criticità risalenti alla stessa
ammissione dell’Andreini in struttura, sul comportamento di
quest’ultimo incompatibile con le caratteristiche “aperte” della
struttura stessa, sulla correlata necessità di consultare le figure
mediche assenti dal circuito informativo prima dell’allontanamento
del paziente e non avesse adottato una misura strutturale
implicante un impegno di spesa idonea ad evitare il pericolo
dell’allontanamento della persona offesa, e non semplicemente un
diverso coordinamento delle risorse umane già disponibili,
rientrante nelle competenze del coordinatore della struttura
psichiatrica, egli potrebbe ritenersi responsabile: difettando al
riguardo la prova il Mantovani non può essere chiamato a
rispondere del reato, mancando la dimostrazione dell’esistenza
dell’elemento soggettivo, rappresentato dal dolo.
3. In via preliminare va rilevata l’intervenuta estinzione per
prescrizione del reato per cui si procede, punito con la pena
edittale della reclusione da sei mesi a cinque anni, trattandosi di
reato la cui consumazione è stata accertata il 24.4.2007.
Ed invero, alla luce della nuova disciplina di cui agli artt. 157 e ss.,
c.p.p., come modificata dall’art. 6, co. 1, I. 5 dicembre 2005, n.
251, applicabile nel caso concreto il relativo termine di
prescrizione (pari a sei anni), nella sua estensione massima,
considerati cioè gli atti interruttivi intervenuti e pur tenendo conto
delle dichiarate cause di sospensione del relativo decorso, risulta

2

caso in cui si fosse dimostrato che il Mantovani era stato

perento alla data del 21.2.2015, successiva alla pronuncia della
sentenza di secondo grado.
Di conseguenza, in ossequio al principio della immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art.

inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse del Mantovani
(incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate),
essa va rilevata in questa sede, non risultando, peraltro, nessuna
delle ipotesi previste dall’art. 129, co. 2, c.p.p., che imporrebbero
una pronuncia più favorevole nei confronti dell’imputato.
Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza dominante in sede di
legittimità, il principio della immediata declaratoria di determinate
cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p., impone che nel
giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una
causa estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta
e insanabile, si dia prevalenza alla prima, salvo che l’operatività
della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e
valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso (non
ricorrente nella fattispecie in esame) assume rilievo pregiudiziale
la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del
relativo giudizio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 26.3.2008, n.
21459, P., rv. 240066).
L’intervenuta revoca delle statuizioni civili disposta dal giudice di
secondo grado, non impugnata dalla parte civile, esime questa
Corte dall’intervenire sul profilo degli interessi civili.
4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata,
deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per intervenuta
estinzione per prescrizione del reato innanzi indicato, per cui il
Mantovani ha riportato condanna, confermata in appello.

3

129 c.p.p. e non ricorrendo, al tempo stesso, alcuna causa di

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato
estinto per prescrizione.

Così deciso in oma il 15.3.2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA