Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29228 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29228 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COPPO ALFREDO N. IL 11/04/1977
avverso la sentenza n. 958/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha
confermato la sentenza con la quale in data 21.6.2011 il Tribunale della stessa
città aveva dichiarato ALFREDO COPPO, in atti generalizzato, colpevole dei reati
ascrittigli, unificati in continuazione; condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

infraquinquennale contestatagli.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello ha valorizzato, a fondamento delle contestate
statuizioni, i reati nel complesso commessi, anche dopo la commissione di quelli
oggetto del procedimento, a conferma della notevole propensione al delitto e
della rilevanza dei precedenti già riportati, posti a fondamento della contestata
recidiva, per reati gravi, reiterati ed anche della stessa specie di quelli

de

quibus.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

lamentando la mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica ed

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Sergio

ani.

e,

Il Presidente
Ciro Petti
%

Il Comp nente estensore

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