Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29228 del 15/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29228 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA GENNARO N. IL 17/11/1963
avverso la sentenza n. 2587/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. &L01-re
che ha concluso per
(25-, o

AI

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

L

La.

Data Udienza: 15/03/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Genova

8.1.2014, aveva condannato Battaglia Gennaro alla pena ritenuta
di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7,
c.p., avente ad oggetto due assegni bancari di cui l’imputato si
era impadronito, dopo averli rivenuti per strada.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Roberto
Nasuta, del Foro di Savona, lamentando: 1) violazione di legge e
vizio di motivazione, per non avere la corte territoriale riqualificato
il fatto ai sensi dell’art. 647, c.p.; 2) violazione di legge per non
avere il giudice di secondo grado escluso la circostanza
aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625, c.p.
3. Il ricorso non può essere accolto, per l’infondatezza dei motivi
che lo sorreggono.
4. Ed invero, infondato appare, innanzitutto, il primo motivo di
ricorso.
Ritiene, infatti, il collegio di aderire al consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell’ipotesi di
smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito,
conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo
possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa
ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di
quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che
se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette

confermava la sentenza con cui il tribunale di Savona, in data

,

il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite, di
cui all’art. 647, c.p. (cfr. Cass., sez. II, 8.11.2013, n. 46991, rv.
257432; Cass., sez. II, 3.5.2011, n. 24100, rv. 250566; Cass.,
sez. II, 26.4.2000, n. 8109, rv. 216589)

difficoltà alcuna, recando entrambi gli assegni bancari di cui
l’imputato si è appropriato il numero del conto corrente acceso
dalla persona offesa Moretto Patrizia presso un’agenzia della
Banca di Roma di Savona, come si evince dall’imputazione.
5. Del pari infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso.
Non appare revocabile in dubbio che, come affermato da
autorevole e condivisibile dottrina, premesso che per “pubblica
fede” deve intendersi il sentimento di rispetto verso la proprietà
altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa
incustodita, che rimane comunque soggetta ad un maggior rischio
di sottrazione, in ciò giustificandosi l’aggravamento della pena,
tale circostanza aggravante risulta integrata in tutti i casi in cui un
numero indeterminato di persone possa entrare in contatto con la
res, indipendentemente dalla natura del luogo – pubblico, aperto
al pubblico o privato, ma accessibile senza particolari ostacoli – in
cui la res stessa è collocata, nella consapevolezza che si tratti di
cosa appartenente ad altri.
Orbene, ad avviso del Collegio, il venir meno della relazione
materiale fra gli assegni e la loro titolare, se non implica, come si
è detto, la cessazione del potere di fatto di quest’ultima sui beni
smarriti, proprio perché essi conservano chiari ed intatti i segni
esteriori di un legittimo possesso altrui, rende, tuttavia, evidente
ai terzi che si tratta di beni non solo legittimamente ad altri

2

Restituzione che, nel caso in esame, sarebbe stata possibile senza

,

.

appartenenti, ma anche momentaneamente usciti dalla sfera di
controllo e di custodia del loro legittimo possessore.
La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che la fonte
della esposizione alla pubblica fede non è ravvisabile nella

o nella intrinseca destinazione al pubblico del bene (come la
merce riposta nei banchi di un supermercato), ma nella necessità
(derivante dallo smarrimento), da intendersi non in senso
assoluto (sul modello del paradigma normativo proprio dell’art.
54, c.p.), come impossibilità della custodia da parte del titolare
del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari
circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie
cose incustodite (cfr. Cass., sez. V, 19.11.2013, n. 5226, rv.
258716).
In questa prospettiva, dunque, lo smarrimento del bene ed, in
particolare, degli assegni di cui si discute, sia o meno scusabile,
rappresenta una situazione di oggettiva necessità, che impedisce
al titolare di godere della relazione materiale che gli compete sul
bene, per tale ragione esposto ad entrare in contatto con un
numero indeterminato di soggetti, in grado di riconoscerne la
legittima appartenenza in capo ad altri, soggetti sui quali, dunque,
grava in modo particolarmente stringente l’obbligo di rispetto
della proprietà altrui, la cui violazione, consumata attraverso
l’illecito impossessamento del bene, giustifica l’aggravamento
della pena previsto dall’art. 625, n. 7), c.p.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q. M .

3

consuetudine (come nel caso dei panni stesi al sole ad asciugare)

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma il 15.3.2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA