Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29227 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29227 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOZITO SERAFINO N. IL 17/01/1979
CALAMITA ANGELA N. IL 18/07/1962
ct: L
avverso la sentenza n. 140/2013 CORTE APPELLOCSTZTDIST. di
TARANTO, del 13/02/2014

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – sez.
Taranto ha confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza
con la quale in data 23.9.2013 il Tribunale di Taranto aveva dichiarato gli
odierni imputati colpevoli dei reati di rapina aggravata e lesioni aggravate
ascritti loro, unificati in continuazione; la Corte di appello ha ridotto la pena.
Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
I ricorsi sono integralmente inammissibili perché assolutamente privi di
specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivi, e, comunque, manifestamente infondati: la Corte di appello,
in accoglimento dei gravami, ha ridotto a tutti le pene; le doglianze degli
imputati non contengono alcun riferimento specifico e trascurano di considerare
che le pene sono state commisurate tenendo conto delle premesse modalità dei
fatti (rapina perpetrata percuotendo con un bastone la vittima), correttamente
conformandosi all’orientamento di questa Corte, per la quale è da ritenere
adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché
sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di
dominante rilievo (Sez. un., sentenza n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass. n.
142252), poiché una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità
di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel
caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella
edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto
impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena
congrua», «pena equa>> o <

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