Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29227 del 15/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29227 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAPPARELLA PIETRO N. IL 11/06/1978
avverso la sentenza n. 986/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 05/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. cat.-:-7 ■che ha concluso peri’

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 15/03/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Lecce, sezione

tribunale di Taranto, in data 10.11.2008, aveva condannato
Zapparella Pietro alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento
dei danni derivanti da reato, liquidati in euro 6000, in relazione ai
reati di cui agli artt. 660, 81, cpv., 594 e 612, co. 2, c.p.,
commessi in danno di Battista Imma Stefania, dichiarava non
doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato
di cui all’art. 660, c.p., perché estinto per prescrizione, con
conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in
senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza
impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, lamentando: 1) violazione di legge e
vizio di motivazione, con riferimento al reato di cui all’art. 594,
c.p., di cui la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare
l’estinzione, essendo intervenuta remissione della querela da
parte della persona offesa, con relativa accettazione da parte dello
Zapparella; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
al delitto di cui all’art. 612, c.p., di cui difettano gli elementi
costitutivi; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla mancanza di valutazione sulla credibilità della
narrazione della persona offesa; 4) violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla determinazione della somma liquidata a
titolo di risarcimento del danno; 5) violazione di legge e vizio di

distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza con cui il

motivazione per avere subordinato la sospensione condizionale
della pena inflitta al risarcimento del danno liquidato.
3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, sia pure per
diverse ragioni.
Con riferimento al reato di cui all’art. 594, c.p., occorre

rilevare, ai sensi dell’art. 129, co. 1, c.p.p., che esso non è più
previsto dalla legge come reato.
L’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha, infatti,
abrogato, tra gli altri, l’art. 485, c.p., per cui, ai sensi dell’art. 2,
co. 2, c.p., lo Zapparella non può essere più punito per un fatto
(commesso, come da contestazione il 29.6.2006), che, ai sensi di
una disposizione avente valore di legge, entrata in vigore
successivamente, non costituisce reato.
Ne consegue che per quel fatto la sentenza di condanna
pronunciata nei confronti dello Zapparella deve ritenersi ormai
priva di effetti sul piano penale.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, con
riferimento al reato di cui all’art. 594, c.p., perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato, dovendosi preferire tale formula,
perché più favorevole al reo (al quale, in conseguenza
dell’intervenuta abrogazione, non è più possibile muovere alcun
rimprovero in termini penalmente rilevanti per la sua condotta
antecedente), rispetto alla formula di estinzione del reato,
derivante dall’intervenuta remissione di querela, seguita
dall’accettazione del querelato, di cui l’imputato ha fornito prova
documentale ovvero dal compiuto decorso del relativo termine
prescrizionale.
4. In relazione al reato di cui all’art. 612, co. 2, c.p., invece,
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata trova

2

4.

fondamento per essere il reato in questione estinto per decorso
del relativo termine di prescrizione.
Ed invero, trattandosi di reato punito con la pena edittale della
reclusione sino ad un anno, consumato il 29.6.2006, alla luce

modificata dall’art. 6, co. 1, I. 5 dicembre 2005, n. 251,
applicabile nel caso concreto, il relativo termine di prescrizione
(pari a sei anni), nella sua estensione massima, considerati cioè
gli atti interruttivi intervenuti, ed in assenza di cause di
sospensione del relativo decorso, risulta perento alla data del
29.12.2013, successiva alla pronuncia della sentenza di secondo
grado.
Di conseguenza, in ossequio al principio della immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art.
129 c.p.p. e non ricorrendo, al tempo stesso, alcuna causa di
inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse dello
Zapparella (incentrato su questioni di diritto non manifestamente
infondate), essa va rilevata in questa sede, non risultando,
peraltro, nessuna delle ipotesi previste dall’art. 129, co. 2, c.p.p.,
che imporrebbero una pronuncia più favorevole nei confronti
dell’imputato.
Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza dominante in sede di
legittimità, il principio della immediata declaratoria di determinate
cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p., impone che nel
giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una
causa estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta
e insanabile, si dia prevalenza alla prima, salvo che l’operatività
della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e
valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso (non

3

della nuova disciplina di cui agli artt. 157 e ss., c.p.p., come

ricorrente nella fattispecie in esame) assume rilievo pregiudiziale
la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del
relativo giudizio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 26.3.2008, n.
21459, P., rv. 240066).

civili, per difetto di un interesse concreto del ricorrente ad
ottenere una pronuncia al riguardo in sede penale, in quanto il
risarcimento del danno, cui era condizionata la concessione della
sospensione condizionale della pena, come affermato dallo stesso
ricorrente, è stato effettuato, mediante il versamento della
somma di 7000,00 euro in favore della parte civile (cfr. p. 7 del
ricorso).
P.Q. M .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente
all’imputazione di cui all’art. 594, c.p., perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato e, relativamente all’imputazione di
cui all’art. 612, c.p., perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 15.3.2016

Nessuna decisione va assunta, infine, in ordine alle statuizioni

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