Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29226 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29226 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPIGA ANTONIO N. IL 11/12/1983
avverso la sentenza n. 337/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha
confermato la sentenza con la quale in data 27.10.2006 il Tribunale della stessa
città aveva dichiarato ANTONIO SPIGA, in atti generalizzato, colpevole di
concorso in rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
lamentando violazione di legge quanto alla circostanza aggravante della

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il motivo riguardante la dedotta violazione di legge è non consentito, e
comunque generico.
Questa Corte (Sez. II, sentenza n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25
febbraio 2014, CED Cass. n. 259066) ha già chiarito che è inammissibile, per
difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano
violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado o vizi di motivazione,
se l’atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di
appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di
indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo
giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge o vizi di
motivazione.

Nel caso di specie, il predetto motivo è, pertanto, non consentito, perché la
violazione di legge che ne costituisce oggetto, in ipotesi verificatasi nel corso
del giudizio di primo grado, sono stati dedotti per la prima volta in questa sede,
in violazione di quanto stabilito dall’art. 606, comma 3, c.p.p.: la relativa
doglianza non risulta, infatti, formulata tra i motivi di appello, come si evince
anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato (f. 3), e
sarebbe, comunque, generica perché il ricorrente tenuto conto di quanto
disposto dall’art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell’onere di
specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall’art. 581, comma 1,
lett. C), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare
specificamente, nel ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla
Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque

«unione».

non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge o del
vizio di motivazione come motivo di appello costituisce requisito che legittima la
riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la
dovuta specificità, deve dar conto.
Il principio della non deducibilità per la prima volta in sede di legittimità di
vizi di motivazione non dedotti in precedenza come motivo di appello è stato
successivamente affermato da Sez. V, sentenza n. 48703 del 24 settembre

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Co ponente estensore

Il Presidente

2014, CED Cass. n. 261438, e va ribadito.

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