Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29225 del 14/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29225 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ielapi Tommaso, nato a San Pietro a Maida (CZ), il 30/07/1951,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 05/05/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico ministero, in persona del dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito per Ielapi Tommaso il difensore, Avv.to Gianluca Corrado, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del
Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 24/02/2010, con cui il ricorrente
veniva riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia per due distinte condotte di

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Data Udienza: 14/03/2016

lesioni aggravate dall’uso di arma, in danno di Russo Massimo, fatti commessi in Roma il
28/12/2006 ed il 26/03/2007.

3. Ielapi Tommaso, a mezzo del difensore Avv.to Gianluca Corrado, ricorre in data 23/12/2014
per:
3.1. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della
contestata aggravante, frutto di travisamento, posto che matterello utilizzato non era stato
sequestrato, e la stessa persona offesa aveva avuto incertezze sulla natura del mezzo usato

medico supererebbe le obiezioni sull’attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile,
atteso che la natura delle lesioni apparirebbe compatibile anche con un pugno; pertanto il
reato sarebbe improcedibile per difetto di querela, previa esclusione della circostanza
aggravante;
3.2. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della
contestata aggravante, atteso che in relazione al secondo episodio di lesioni nessuno dei testi
escussi ha dichiarato di aver visto l’uso di un corpo contundente, non avendo neanche assistito
direttamente all’aggressione, e la prognosi di soli sette giorni per le lesioni riportate dalla
persona offesa mal si concilierebbe con l’offensività del mezzo, né il materiale biologico
repertato sulla busta, in assenza di esame del dna, potrebbe essere attribuito alla persona
offesa, per cui anche in tal caso il reato sarebbe improcedibile per difetto di querela, previa
esclusione della circostanza aggravante;
3.3. si rappresenta, infine, che entrambi i reati sono estinti per intervenuta prescrizione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso tendono a sottoporre al giudizio di
legittimità una nuova valutazione delle circostanze fattuali della vicenda, già ampiamente
scandagliate nel corso dei due gradi di merito; in sostanza, il motivo deduce un travisamento
del fatto, che non costituisce motivo di ricorso per cassazione, essendo preclusa al giudice di
legittimità la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi di merito. (Sez. 4, sentenza n. 4675 del 17/05/2006, Rv.
23565; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).
Le considerazioni contenute nel ricorso, inoltre, si basano su riferimenti alle deposizioni
testimoniali che non vengono né allegate al ricorso né riportate in esso, per cui anche sotto il
profilo dell’autosufficienza il ricorso si manifesta come incompleto (Sez. 6, sentenza n. 45036
del 02/12/2010, Rv. 249035; Sez. 6, sentenza n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689).
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per colpirlo, né alcunché avevano saputo dire in merito i testi presenti, né, infine, il referto

La declaratoria di inammissibilità preclude la valutazione della rilevanza della prescrizione,
atteso che la stessa non era ancora decorsa alla data di pronuncia della sentenza impugnata,
secondo quanto pacificamente affermato da questa Corte sin dalle Sez. U. n. 21 del
11/1171994, Rv. 199903.
Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende,

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 14/03/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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