Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29224 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29224 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROMBETTA MARIO N. IL 17/09/1977
avverso la sentenza n. 666/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha
confermato la sentenza con la quale in data 20.12.2007 il Tribunale di Pescara
aveva dichiarato MARIO TROMBETTA, in atti generalizzato, colpevole di
ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle attenuanti di

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha diffusamente motivato le contestate statuizioni (f.
2) valorizzando il valore dell’autovettura ricettata e la negativa personalità
dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti, correttamente
conformandosi, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, all’orientamento di
questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di
circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame,
tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (così, da ultimo,
Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio – 10 febbraio 2011, CED Cass. n.
249163).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000

cui agli artt. 648, comma 2, 62 n. 4 e 62 bis c.p.

n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.

Il Co ponente estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

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