Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29223 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29223 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRIELLO ANGELO N. IL 15/04/1951
avverso la sentenza n. 637/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
10/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha
confermato la sentenza con la quale in data 9.10.2007 il Tribunale di Teramo
aveva dichiarato ANGELO CIRIELLO, in atti generalizzato, colpevole di usura ed
estorsione tentata e consumata, in continuazione, condannandolo alla pena
ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha diffusamente motivato l’affermazione di
responsabilità.

La prima doglianza è del tutto generica (il ricorrente non ha indicato
l’udienza per la quale la citazione sarebbe nulla) e comunque non consentita,
poiché dall’esame degli atti risulta che, dopo due rinvii per legittimo
impedimento, la citazione per l’udienza conclusiva ebbe luogo con il rito degli
irreperibili, e non fu omessa, potendosene al più dedurre l’irregolarità.
Per tale ragione, essendo il difensore rimasto del tutto silente all’udienza de
qua, non avendo eccepito alcunché, il vizio non può essere dedotto per la prima
volta in questa sede (Sez. un., sentenza n. 119 del 7 gennaio 2005, CED Cass.
n. 229539).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato prop

deducendo violazione di legge quanto alla citazione per il giudizio di appello, e

determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.

Il Comp nente estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

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