Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29222 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29222 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BILELLO SALVATORE N. IL 22/01/1993
avverso la sentenza n. 4792/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza con la quale in data 2.10.2013 il GUP del Tribunale
della stessa città aveva dichiarato SALVATORE BILELLO, in atti generalizzato,
colpevole di concorso in due rapine aggravate in continuazione, condannandolo
alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

concorso con minorenni (che asseritamente ignorava), al travisamento (poiché
asseritamente il volto travisato non era il suo) ed al diniego delle attenuanti
generiche.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha diffusamente motivato le contestate statuizioni (f.
3 s.) quanto al concorso con minorenne ed al travisamento, valorizzando,
infine, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, le gravi modalità dei fatti,
l’assenza di sintomi di resipiscenza ed i gravi precedenti dell’imputato,
correttamente conformandosi all’orientamento di questa Corte, per la quale, al
fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti
generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità
del colpevole od all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può,
pertanto, risultare all’uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n.
3609 del 18 gennaio – 10 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163).

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’aggravante del

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Comp nente estensore

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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