Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29221 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29221 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHANG CHUNFENG N. IL 26/10/1977
avverso la sentenza n. 5759/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha
confermato, quanto all’affermazione di responsabilità, la sentenza con la quale
in data 12.7.2013 il GUP del Tribunale della stessa città aveva dichiarato
ZHANG CHUNFENG, in atti generalizzato, colpevole di rapina aggravata ed altro,
in continuazione; la Corte di appello ha ridotto al pena e rideterminato di
conseguenza le statuizioni accessorie.

deducendo violazione di leggi quanto alla mancata prevalenza delle già
riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti concorrenti.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha diffusamente motivato la contestata statuizione
valorizzando (f. 2) la complessiva elevata gravità del fatto.

D’altro canto, questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora – come nel caso di specie – non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo
ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, CED Cass. n. 245931).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato prop

Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.

Il Comp nente estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

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