Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2922 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2922 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALVANIN GIORGIO N. IL 31/12/1959
avverso la sentenza n. 131/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

a

Ritenuto:
— che il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 25/11/2013, ha condannato Galvanin Giorgio
alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a e 55
comma 3 del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo a); di cui agli artt. 36, comma 1 e 55 comma 5 lett.
c) del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo b) e di cui agli artt. 37 comma 1 e 55 comma 5 lett. c) del d.
Igs. n. 81 del 2008 ;
— che l’imputato ha proposto appello deducendo con un primo motivo l’inesistenza dei reati

stessi gli sarebbe stata specificamente imposta e, con un secondo motivo, l’eccessiva entità
della pena irrogata;
– – che preliminarmente l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,
comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
– – che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, posto che lo stesso si limita a confutare su
un piano meramente fattuale quanto argomentato in sentenza con riguardo al fatto che,
contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, veniva effettuata la notifica del verbale di
contravvenzione e di prescrizione n. 449/09 e, successivamente, veniva constatato il mancato
adempimento delle prescrizioni imposte;
– – che il secondo motivo è del tutto generico limitandosi lo stesso a contestare l’eccessività
della pena a fronte peraltro di irrogazione della sola pena pecuniaria in misura inferiore al
“medio edittale” ;
– – che pertanto il ricorso è inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

giacché nessuna prescrizione di regolarizzazione quale presupposto della configurabilità degli

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