Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2922 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2922 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROSSI OTTAVIO N. IL 29/04/1951
avverso la sentenza n. 2536/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 07/12/2012

1) La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 11.1.2012, confermava la
sentenza del Tribunale di Savona del 13.1.2009, con la quale Rossi Ottavio era stato
condannato alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione per il reato di cui all’art. 349 co.2
c.p.
Ricorre per cassazione il Rossi, denunciando la carenza di motivazione in ordine
al I ‘ affermazione di responsabilità.
2) Il termine per impugnare di giorni 45, decorrenti dalla data del 26.22012 (termine
per il deposito della motivazione), scadeva 111.4.2012. Il ricorso risulta depositato il
20.4.2012 presso la cancelleria del Tribunale di Savona, per cui è fuori termine.
Per di più il ricorso è generico, perché non adempie all’onere di indicare in modo
specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di
annullamento (art.581 lett.c) c.p.p., e manifestamente infondato.
Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di violazione di sigilli, il
custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità
dei relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale
obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed
ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità
di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano
impedito di esercitare la dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga accertata
la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire
dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso
custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non
essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza
maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla
fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (cfr. ex multis
Cass.pen.sez.VI, 11 maggio 1993 n.4815; conf. Cass.pen.sez.3 n.2989 del 28.1.2000).
Risponde, pertanto del reato di cui all’art.349 c.p. il custode che non dimostri
l’esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava
l’obbligo di impedire la violazione dei sigilli che si certe (cfr.Cass.pen.sez.3 24.5.2006
n.19424).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.00090.
DEPOSITATA
rosi deciso in Roma il 7.12.2012
IN CANCELLERIA

OSSERVA

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