Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29219 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29219 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO DAVIDE N. IL 13/08/1977
avverso la sentenza n. 1705/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza con la quale in data 4.4.2012 il Tribunale della stesa
città aveva dichiarato DAVIDE SANTORO, in atti generalizzato, colpevole di
ricettazione e guida senza patente, in continuazione anche con reati
separatamente giudicati, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

appello non avrebbe tenuto conto della speciale tenuità e della lieve offensività
dei fatti.

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693;
Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n.
256133), del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a
fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni
giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e,
pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha diffusamente motivato le
contestate statuizioni valorizzando l’elevata intensità del dolo e l’elevata
capacità a delinquere del SANTORO, desunta dai numerosi, gravi e specifici
precedenti penali (f. 3), correttamente conformandosi al consolidato
orientamento d questa Corte per la quale è da ritenere adempiuto l’obbligo
della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato
l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di
dominante rilievo (Sez. un., sentenza n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass.
n. 142252), poiché una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria
soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media
di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del
corretto impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo
«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento>>, come ure

deducendo vizio di motivazione quanto all’entità della pena, poiché la Corte di

il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II,
sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009, CED Cass. n. 245596).
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Comp nente estensore

Il Presidente

euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

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