Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29218 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29218 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANCAR’ VIOLA N. IL 17/09/1982
avverso la sentenza n. 4007/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza con la quale in data 13.4.2012 il Tribunale di Marsala sez. Mazara del Vallo aveva dichiarato VIOLA STANCARI, in atti generalizzata,
colpevole di ricettazione, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità,

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha diffusamente motivato l’affermazione di
responsabilità (f. 2 s.), valorizzando le dichiarazioni del dr. RIZZO il quale,
unitamente ad alcuni infermieri, aveva notato l’imputata in disponibilità di un
sacchetto all’interno del quale era riposta la refurtiva; con detti rilievi la
ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare
le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria
diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed
indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali
travisamenti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniari

lamentando la mancata disponibilità della refurtiva.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Co ponente estensore

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