Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29215 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29215 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOLTAZZA MiRCO N. IL 14/07/1961
avverso la sentenza n. 1420/2013 TRIBUNALE di BOLZANO, del
22/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI.

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bolzano ha applicato
all’imputato MIRCO VOLTAZZA, in atti generalizzato, a norma degli artt. 444 ss.
c.p.p., su richiesta delle parti, in ordine ai reati di falso e truffa unificati dal
vincolo della continuazione, la pena di mesi tre di reclusione (sostituita con la
corrispondente pena pecuniaria) ed euro 80 di multa.

Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’omesso
proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.

Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in
difetto dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o
mal considerati), e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le
parti, – escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’imputato. Tale
pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di
patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al
giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che
ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere
di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un.,
n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27
ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

f
I

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Presidente

Il Componente estensore

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