Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29215 del 06/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29215 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

X. Alberto, nato a Montemesola il 23/08/1959,

avverso l’ordinanza in data 2 ottobre 2012 del Magistrato di sorveglianza di
Novara, n. 3379/2012.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Giovanni D’Angelo, il quale ha
chiesto la qualificazione dell’impugnazione come reclamo e la trasmissione degli
atti al Tribunale di sorveglianza competente per territorio.

RITENUTO IN FATTO
1. X. Alberto ricorre personalmente per cassazione avverso l’ordinanza
del Magistrato di sorveglianza di Novara, in data 2 ottobre 2012, con la quale è
stata respinta la sua domanda di permesso premio ex art. 30ter legge 26 luglio

Data Udienza: 06/06/2013

1975, n. 354, di ordinamento penitenziario (d’ora in avanti indicata come Ord.
Pen.).
A ragione del rigetto il Magistrato ha addotto che li X. è sottoposto al
regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. Peri., implicante, per esigenze di
sicurezza e di ordine pubblico, la sospensione delle regole del trattamento e degli
istituti previsti dall’ordinamento penitenziario in contrasto con le medesime

A sostegno del ricorso, il X. sostiene, invece, di avere espiato per
intero la pena di anni 23 e mesi 4 di reclusione, inflittagli per i delitti che ostano,
ai sensi dell’art. 4bis, comma 1, Ord. Pen., alla sua ammissione ai benefici
penitenziari, donde la ritenuta illegittimità del rigetto del permesso premio.

2. Il pubblico ministero presso questa Corte ha rilevato l’infondatezza della
tesi, in diritto, del ricorrente, tuttora sottoposto al regime detentivo differenziato
che preclude, stante l’unicità dell’esecuzione, l’ammissione ai benefici
penitenziari, e ha osservato, comunque, che il rimedio esperibile avverso la
decisione del Magistrato di sorveglianza in materia di permesso premio è il
reclamo al Tribunale e non il ricorso per cessazione, chiedendo quindi la
qualificazione dell’impugnazione in tali termini e la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ preliminare, come correttamente rilevato dal pubblico ministero, la
corretta qualificazione dell’impugnazione proposta.
In proposito, l’art. 30ter, comma 7, Ord. Pen. dispone che “il provvedimento
relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza,
secondo le procedure di cui all’articolo 30bis dello stesso ordinamento”.
Il X., invece, ha impugnato l’ordinanza del magistrato, con la quale è
stata respinta la sua richiesta di permesso premio, con immediato ricorso a
questa Corte, ammesso, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., solo avverso le
sentenze e limitatamente al vizio di violazione di legge, con l’unica eccezione
delle ordinanze genetiche di misure coercitive, per le quali l’art. 311, comma 2,
cod. proc. pen. espressamente prevede il ricorso immediato dell’imputato e del
suo difensore per cessazione per violazione di legge (c.f.r., tra le molte, Sez. F,
n. 32161 del 07/08/2012, dep. 09/08/2012, Manco, e, con riguardo ai
provvedimenti del magistrato di sorveglianza In materia di applicazione di misure
di sicurezza e liberazione anticipata, non immediatamente ricorribili per
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esigenze.

cessazione: Sez. 1, n. 5985 del 21/01/2009, dep. 11/02/2009, Ciresi, Rv.
243359, e Sez. 1, n. 28598 del 03/07/2008, dep. 10/07/2008, Provenzano, Rv.
240483).
L’esperimento di errato mezzo di impugnazione non comporta, per il
principio generale di conservazione dell’impugnazione, sancito dall’art. 568,
comma 5, cod. proc. pen., l’inammissibilità del proposto gravame, ma la sua

competente Tribunale di sorveglianza di Torino.

2. Si provvede, dunque, in conformità come da dispositivo.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo, ordina la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso, in Roma, il 6 giugno 2013.

corretta qualificazione come reclamo e la conseguente trasmissione degli atti al

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