Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29213 del 24/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29213 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIARDO ARMANDO N. IL 05/07/1989
avverso la sentenza n. 16147/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
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Data Udienza: 24/03/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza con la quale in data 3.4.2013 il Tribunale della stessa
città aveva dichiarato ARMANDO AIARDO, in atti generalizzato, colpevole di
concorso in tentata rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto due ricorsi per
all’affermazione di responsabilità.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
I ricorsi sono integralmente inammissibili perché assolutamente privi di
specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivi, e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha diffusamente motivato l’affermazione di
responsabilità (f. 3 ss.), con i quali il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte
di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie
acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei
modi di rito eventuali travisamenti.
La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge quanto
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015
Il Presidente
Il Compo ente estensore