Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29212 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29212 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAFFAELE CIRO N. IL 19/08/1993
avverso la sentenza n. 19831/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI.

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha applicato all’imputato
RAFFAELE CIRO, in atti generalizzato, a norma degli artt. 444 ss. c.p.p., su richiesta delle
parti, in ordine ai reati di ricettazione e guida senza patente ascrittigli, unificati dal vincolo
della continuazione, la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, condizionalmente
sospesa.

vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in difetto
dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti,

– escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui

all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’imputato. Tale pur sintetica motivazione, avuto
riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di
imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale
genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez.
un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27
settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
214637);
– ritenendo motivatamente la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei
fatti contestati. Deve, in proposito, rilevarsi che, per consolidato orientamento di questa Corte
di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013,
dep. 6 febbraio 2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione
può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata
nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia
sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, l’errore sul nomen iuris
deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei
soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati,

Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo

mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di
opinabilità;
– ritenendo motivatamente la configurabilità delle configurate circostanze (le attenuanti
generiche non erano state richieste, ed il ricorso è, sul punto, meramente assertivo e quindi
palesemente generico).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,

evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Compi ente estensore

Il Presidente

la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo

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