Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29212 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29212 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEMMA MARCO N. IL 14/12/1962
avverso la sentenza n. 6/2013 TRIBUNALE di FROSINONE, del
07/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 03/03/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone ha confermato la sentenza di primo grado
nei confronti dell’imputato, per il reato di cui all’alt 612 cp, fatto compiuto nell’Agosto 2009.
Ha presentato ricorso la difesa dell’imputato, che, con il primo motivo ha lamentato violazione di
legge in relazione all’ad 612 cp e travisamento della prova, poiché la persona offesa e suo padre
in dibattimento avevano arricchito la narrazione di fatti, non riferiti nell’immediatezza.
Col secondo motivo ha censurato illogicità della motivazione che non avrebbe considerato le
numerose contraddizioni in cui – a parere del ricorrente – era incorso la persona offesa.

beneficio della non menzione nel certificato penale, ai sensi dell’ad 175 cpp.
Il 29 Febbraio è pervenuto in cancelleria un verbale di remissione della querela da parte di
Simoni Davide, accettata dal procuratore speciale all’uopo nominato da Lemma.
All’odierna udienza il Pg dr Cedrangolo ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza per remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve prendersi atto che, nel rispetto delle forma previste dall’art 340 cpp, il querelante Simoni
ha rimesso la querela davanti ad un Ufficiale di PG e la remissione è stata accettata dal
procuratore speciale del querelato Lemma; per quanto riguarda le spese, le parti nulla hanno
pattuito rimettendosi alle disposizioni di legge, per cui le spese, ai sensi dell’alt 340 cpp co 4,
sono da porre a carico del querelato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per essersi i reati estinti per intervenuta
remissione di querela
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essersi i reati estinti per intervenuta remissione
di querela e pone le spese del procedimento a carico del querelato Lemma Marco.
Deciso il 3.3. 2016.

Nel terzo motivo si è rappresentata la violazione di legge per il mancato riconoscimento del

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