Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29211 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29211 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEUCCI RENATO N. IL 30/09/1965
avverso la sentenza n. 275/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazioo /e/fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /
che ha concluso per

Udito, per la i arte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 03/03/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la
sentenza di primo grado nei confronti dell’imputato, per i reati di cui all’art 612 e 594
cp, fatto compiuto nel Settembre 2007, applicando la sola pena pecuniaria della multa
di euro 330.
1. Ha presentato ricorso la difesa dell’imputato, che, con il primo motivo ha premesso
che la derubricazione dei reati li rendeva perseguibili a querela ed ha lamentato il vizio

dibattimento.
1.1 Col secondo motivo – che riprende il primo sotto diverso profilo – ha censurato la
violazione degli artt 336 e 481 cpp, sostenendo che la mancanza di querela non poteva
sanarsi tramite i riferimenti al suo contenuto operato dai verbali dell’udienza, non
essendo in tal modo comprensibile se l’atto avesse i requisiti legali della querela, con
particolare riguardo alla volontà di perseguire penalmente l’imputato.
Nel terzo motivo si è rappresentata la violazione di legge in relazione agli artt 163 cp e
60 e 63 Divo 274/2000, poiché la Corte non aveva revocato la sospensione condizionale
della pena, inapplicabile ai sensi dell’ad 60 del divo 274/2000, come, invece, avrebbe
dovuto fare ai sensi dell’art 63 della medesima normativa.
All’odierna udienza il Pg dr Cedrangolo ha concluso per annullamento senza rinvio per
prescrizione e conferma delle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1. Il primo e secondo motivo, riguardanti la mancata presenza della querela e, quindi,
l’improcedibilità dei reati di minaccia semplice ed ingiuria, sono infondati, poiché la
riqualificazione del delitto di cui al capo B) in minaccia semplice era stata già fatta dal
Giudice di primo grado e dagli atti a disposizione di questo Giudice di legittimità e
dalla sentenza non si ricava che il ricorrente ne abbia fatto oggetto di specifico motivo
di appello. In proposito: sentenza 5 19241 del 09/02/2015 Ud. (dep. 08/05/2015 )
Rv. 264847, secondo la quale :” La tardività della querela non può essere dedotta per
la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta
accertamenti di fatto, che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati
richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio. In senso
conforme si è anche osservato che se il divieto del novum in Cassazione non sussiste
per ” censure attinenti alla procedibilità dell’azione penale, è certo che esso opera
ugualmente …. quando la violazione denunciata, ancorché afferisca alla procedibilità,

di motivazione sul punto del mancato inserimento dell’atto di querela nel fascicolo del

richieda accertamenti di fatto, dei quali non sia stato provocato ritualmente l’esame o
il riesame nel giudizio di appello (Rv. 120734).
2. A diverse conclusioni deve giungersi per il terzo motivo di ricorso, che ha segnalato
la violazione di legge in relazione agli artt 163 cp e 60 e 63 Divo 274/2000, per la
mancata revoca della sospensione condizionale della pena, inapplicabile ai sensi

2.1 In proposito è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale :” è
illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi – in accoglimento della
richiesta dell’imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente
sospesa – il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di
pace, senza, tuttavia, revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile,
ex art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace,
considerato che, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola
il principio di legalità delle pene. Sez. 5, Sentenza n.

13807 del 21/02/2007

Ud. (dep. 04/04/2007) Rv. 236529 . In senso conforme si sono ripetute nel tempo
pronunzie di analogo contenuto. Così : Sez. 5, Sentenza n.

3198 del 28/09/2012

Ud. (dep. 22/01/2013 ) Rv. 254382 ” In tema di reati di competenza del giudice di
pace, il beneficio della sospensione condizionale della pena è inapplicabile anche alle
pene irrogate dal giudice diverso chiamato a giudicare, nella specie in virtù di diversa
qualificazione giuridica, un reato di competenza del giudice di pace, sempre che il
giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del
giudice di pace, né a questi connessi. Più recentemente : Sez. 2, Sentenza n.

28850

del 08/05/2013 Ud. (dep. 08/07/2013) Rv. 256354 ” E’ manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 60 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.
274, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
esclude, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, l’applicabilità della
sospensione condizionale della pena, in quanto la scelta discrezionale del legislatore di
privilegiare, per ragioni di politica criminale, il principio della effettività della sanzione
penale non concreta, nella specie, alcun irragionevole trattamento discriminatorio né
compromette il diritto di difesa”.
3. A questo punto deve, peraltro, constatarsi che il delitto di ingiuria è stato
depenalizzato a seguito del recente intervento legislativo realizzato tramite il dlgs nr 7
del 2016, pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per chè il
2

dell’art 60 del divo 274/2000, ai reati di competenza del Giudice di pace.

fatto di cui all’art 594 cp non è previsto dalla legge come reato. Esso tuttavia conserva
il carattere di illecito civile, come indicato nell’ad 4 della norma in parola ed il ricorso,
pertanto, nella parte di interesse, deve essere esaminato ai soli effetti civili. In
proposito deve ribadirsi la già resa valutazione di infondatezza dei primi due motivi di
ricorso, che, pertanto, deve essere rigettato quanto agli effetti civili.
4. D’altra parte deve rilevarsi che il fatto-reato di cui all’ad 612 cp, consumato il 28

Appello, e poiché il terzo motivo di ricorso è stato giudicato accoglibile, è possibile
rilevare la prescrizione di questa fattispecie di reato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio relativamente al fatto di cui all’art 594 cp
perché non è previsto dalla legge come reato e relativamente al fatto di cui all’ad 612
per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti
civili.
Deciso il 3.3.2016.

Settembre 2007, risulta prescritto alla data del 28 Marzo 2015, dopo la sentenza di

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