Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29210 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29210 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBIERO COSIMO N. IL 01/10/1953
avverso la sentenza n. 3357/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha
confermato la sentenza con la quale in data 20.6.2011 il Tribunale di La Spezia
aveva dichiarato COSIMO BARBIERI», in atti generalizzato, colpevole di più
appropriazioni indebita, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo vizio di motivazione e violazione di leggi quanto all’affermazione di

dell’istruzione dibattimentale in appello, ed alla configurabilità del reato di cui
all’art. 646 c.p. e dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha diffusamente motivato l’affermazione di
responsabilità ed illustrato le ragioni per le quali dovevano ritenersi intergrati gli
estremi del reato di cui all’art. 646 c.p. e della circostanza aggravante di cui
all’art. 61 n. 11 c.p. (f. 1 ss.), con i quali il ricorrente in concreto non si
confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate
dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze
probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza
documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
La Corte di appello ha, infine, espressamente indicato (f. 3) le condivisibili
ragioni per le quali la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
risultava inammissibile: di esse il ricorrente mostra di non aver tenuto conto.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in
considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di

responsabilità, all’asseritamente omesso esame di una istanza di rinnovazione

questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l’inammissibilità del ricorso per
cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32
del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del
ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del
reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il
ricorso; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n.

239400).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Compon nte estensore

Il Presidente

231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n.

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