Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2921 del 13/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2921 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN BAHRIA MEHDI N. IL 11/04/1995
avverso la sentenza n. 4910/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:

– – che la Corte di appello di Roma, con sentenza del 16/09/2014, ha confermato la sentenza
del 22/03/2014 del Tribunale di Roma, di condanna di Ben Bahria Mehdi per il reato di cui
all’ art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione per lo
spaccio di gr.100 di marijuana;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo,
con un unico motivo, l’illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze

– – che le censure proposte dal ricorrente sono del tutto generiche atteso che con esse ci si
limita ad asserire che la Corte territoriale non avrebbe fornito una motivazione logica in
ordine alla concludenza degli elementi posti a base della conferma del giudizio di
responsabilità senza spiegare in alcun modo la ragione di un tal assunto e senza indicare i
passaggi della sentenza impugnata che sarebbero incorsi in un é tale vizio, rimasto quindi
dedotto su un piano puramente astratto;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiaratOinammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

processuali;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA