Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2921 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2921 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AINA GUIDO N. IL 18/12/1957 parte offesa nel procedimento
ANATRELLA GIULIANA N. IL 08/05/1968 parte offesa nel
procedimento
c/
MARCON LUCA N. IL 23/02/1964
avverso l’ordinanza n. 2558/2012 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
09/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/s,}tite le conclusioni del PG Dott. 74. Noys
~l-da

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/11/2013

Fatto e diritto

Propongono ricorso per cassazione, a mezzo del difensore munito di procura speciale, Aina Guido e
Anatrella Giuliana, quali persone offese nel procedimento a carico di Marcon Luca, iscritto in ordine al reato
di diffamazione e concluso con decreto di archiviazione, emesso dal giudice per le indagini preliminari di
Bolzano, il 9 luglio 2012.
Oggetto dei ricorsi è, per l’appunto, il decreto di archiviazione, adottato senza che, della richiesta di
archiviazione del Pubblico ministero, fosse dato avviso alle persone offese che, in tal senso, avevano

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
I ricorsi sono fondati.
La ormai costante giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la omessa notizia della richiesta di
archiviazione avanzata dal PM, alla persona offesa, che abbia manifestato la volontà di essere informata,
colpisce in radice il diritto al contraddittorio, proprio dell’udienza in camera di consiglio, come previsto
dall’art. 127 cod.proc.pen. e ribadito dal sesto comma dell’art 409 stesso codice, impedendo la potenziale
instaurazione dello stesso (Sez. 5, Sentenza n. 745 del 11/02/2000 Cc. (dep. 03/03/2000) Rv. 215973).
Nel caso di specie, le persone offese avevano, nell’atto di querela,manifestato la volontà di essere
informate della eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
E invece risulta che la richiesta di archiviazione non è stata comunicata ai richiedenti prima che il giudice
per le indagini preliminari si pronunciasse, così determinando la compressione del potere delle stesse
persone offese, di proporre opposizione e quindi di attivare il contraddittorio previsto dalla legge sul tema
dell’archiviazione.
S’impone l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, con trasmissione degli atti al pubblico
ministero per l’ulteriore corso.
PQM
annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di
Bolzano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013
il Presidente

il Consigliere estensore

formulato espressa richiesta negli atti di querela.

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