Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29208 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29208 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDINI ALESSANDRO N. IL 25/09/1986
avverso la sentenza n. 117/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
O/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha
confermato la sentenza con la quale in data 28.5.2013 il GIP del Tribunale di
Forlì aveva dichiarato ALESSANDRO BERNARDINI, in atti generalizzato,
colpevole di rapina aggravata ed altro, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.

Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

motivazione.

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette,
nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha motivato il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche valorizzando i plurimi elementi negativi indicati
dettagliatamente a f. 2 (in sintesi: confessione necessitata, e quindi non
sintomatica di meritevolezza, gravità del fatto ed estrema negativitità della
personalità del reo in considerazione dei suoi documentati precedenti; per
legge, l’incensuratezza è di per sé irrilevante in tema), correttamente
conformandosi all’orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere
od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, poiché anche un solo elemento attinente alla personalità del
colpevole od all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può
risultare all’uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18
gennaio – 1° febbraio 2011, CED Cass. n. 249163).

deducendo violazione degli artt. 125 c.p.p. e 62 bis c.p., con vizio di

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Compo ente estensore

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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