Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29208 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29208 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRANCESCHINI NADIA N. IL 17/03/1953
avverso la sentenza n. 62/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
16/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

dito, per la parte civile,

Data Udienza: 03/03/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice di appello ha dichiarato
non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Franceschini Nadia, per il reato di
diffamazione nei confronti del legale del suo ex marito, compiuto nel Giugno 2004 nell’ambito di
una controversia tra i due, confermando la condanna al risarcimento del danno ed alle spese.
1. Ha presentato ricorso il difensore dell’imputata, che, con unico motivo ha lamentato la
violazione di legge in relazione agli artt 598 e 51 cp. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte
territoriale aveva mal governato la scríminante di cui all’alt 598 cp, poiché dalle emergenze del

tematiche giudiziarie del procedimento in cui furono rese, nonché la loro attinenza con i fatti che
ne erano oggetto.
All’odierna udienza il Pg dr Cedrangolo ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed il
difensore di parte civile, Avv. Marcuz, si è associato depositando conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Invero, risulta dalla sentenza impugnata che p nell’ambito di una causa avente ad oggetto
l’affidamento ed il mantenimento dei figli minori dell’imputata e del marito, la donna depositò un
reclamo al Giudice tutelare con allegati più documenti, aventi natura di esposto, da essa stessa
redatti ed indirizzati a varie Autorità, che riguardavano anche la figura professionale, e non solo,
dell’avvocato di controparte.
1.1 II contenuto di tali atti e le espressioni ritenute diffamatorie sono menzionati in sentenza ed
i Giudici ne hanno riportato alcuni dei passaggi incriminati. Da essi si ricava che l’imputata
aveva – tra l’altro – accusato l’avvocatessa di aver prodotto documenti falsificati al Tribunale, di
aver inventato di sana pianta alcuni dei fatti dedotti in causa, esplicitamente attribuendole

scorrettezze professionali e reati. La motivazione ha dato, altresì, conto di altre manifestazioni
offensive nei confronti del legale, giudicate completamente slegate dal contesto giurisdizionale,
ed inerenti a suoi presunti negativi comportamenti in qualità di genitore, meritevoli di essere
segnalati ai servizi sociali, oltre che di condotte da avvocato senza scrupoli, indecorose per la
sua professione di legale, tali da invocarne la cacciata dall’Ordine.
2.In proposito deve ricordarsi il solido orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo
il quale ai fini della scriminate ex art 598 cp, invocata dal ricorrente, è necessario che le
espressioni offensive siano direttamente collegate ai temi di causa, strettamente inerenti le
necessità difensive e non dirette esclusivamente a screditare il contraddittore. Così Sez. 6,
Sentenza n. 14201 del 06/02/2009 Ud. (dep. 31/03/2009 ) Rv. 243832 : L’applicabilità della
scriminante di cui all’art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni
offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia, rilevino ai fini
delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o
discorsi dinanzi all’autorità giudizia a. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la

processo era chiara la necessaria correlazione tra le accuse mosse alla persona offesa e le

ricorrenza della scriminante in relazione a frasi oltraggiose pronunziate dall’imputato
all’indirizzo del P.M. in udienza, senza alcun collegamento a specifiche argomentazioni
difensive).
2.1 La sentenza, nel ritenere che all’imputata non fosse riconoscibile l’attenuante della
cosiddetta immunità giudiziaria,poiché aveva allegato al suddetto reclamo al Giudice tutelare, i
documenti il cui contenuto emerge dalla motivazione e che è stato innanzi sintetizzato, avendolo
giudicato gratuitamente offensivo nei confronti del legale della controparte, per non essere

screditare la figura professionale della persona offesa, si è adeguata all’ermeneutica data da
questa Corte di legittimità all’istituto in parola, con motivazione congrua ed insindacabile – come
noto – in questa fase.
3. Emerge, altresì, dalla decisione dei Giudici di merito che alcuni dei documenti allegati al
ricorso depositato al Giudice tutelare, di identico contenuto, erano già stati inviati a varie
autorità amministrative, giurisdizionali e giudiziarie – tra cui la Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei minori e la Procura della Repubblica di Bologna – e persino al Presidente della
Repubblica.
3.1 A riguardo deve ancora rammentarsi che questa Corte, con consolidato orientamento, ha
elaborato il principio secondo il quale la scriminante dell’immunità giudiziaria è ravvisabile solo
nel caso in cui gli scritti diffamatori siano finalizzati all’esercizio del diritto di difesa, quindi
siano prodotti nell’ambito di un giudizio ordinario o amministrativo, e siano pertinenti
all’oggetto del contendere, restando esclusa la possibilità di invocarla quando le comunicazioni
offensive siano prodotte in altra sede. Sul punto Sez. 5, Sentenza n.

20058 del 06/11/2014

Ud. (dep. 14/05/2015 ) Rv. 264070 : L’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. – concernente la
non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità
giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio del diritto dì difesa, è circoscritta
all’ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite,
a condizione che siano pertinenti all’oggetto della causa o del ricorso amministrativo, con la
conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra
sede. (Fattispecie in cui sono state pubblicate affermazioni dell’imputato, contenute in un
esposto all’autorità amministrativa, risultate infondate). In senso conforme :

Sez.

5,

Sentenza n. 7633 del 18/11/2011 Ud. (dep. 27/02/2012 ) Rv. 252161 : L’esimente di cui
all’art. 598 cod. pen. – concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi
pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento
disciplinare) – non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una
memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento, in
quanto l’operatività dell’esimente – funzionale al libero esercizio del diritto di difesa – deve
restare circoscritta all’ambito del giu zio ordinario od amministrativo nel corso del quale le

2

direttamente collegato ai temi di causa, esorbitante dalle necessità difensive e diretto solo a

offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all’oggetto della causa o del ricorso
amministrativo.
3.2 La motivazione, che ha posto in luce che i documenti ritenuti diffamatori erano stati inviati
anche ad Autorità estranee al processo civile tra le parti e per scopi che chiaramente esulavano
dall’esercizio del diritto di difesa,risulta in tal modo coerente anche con i suindicati principi
espressi da questa Corte e resiste alle censure del ricorso anche per tale profilo.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va

alla refusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in via equitativa in euro 1800,
oltre accessori di legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla
refusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in euro 1800, oltre accessori di
legge.
Deciso il 3.3. 2016.

condannata al pagamento delle spese processuali nonchè, per il principio della soccombenza,

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