Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29207 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29207 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA VARDERA MARIA N. IL 28/04/1940
avverso la sentenza n. 2884/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza con la quale in data 24.2.2012 il Tribunale della stessa
città aveva dichiarato MARIA LA VARDERA, in atti generalizzata, colpevole della
ricettazione di capi di abbigliamento con marchi contraffatti illegalmente
detenuti, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
Contro tale provvedimento, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione,

motivazione.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno
pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV,
sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo, con un incomprensibile riferimento all’art. 629 c.p. e,
comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di
appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti,
logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede
– ha motivato l’affermazione di responsabilità, valorizzando l’accertata
disponibilità delle res di provenienza illecita indicate nel capo di imputazione,
poste in vendita nell’esercizio di una attività di commercio ambulante. Il fatto è
già stato qualificato ex art. 648, comma 2, c.p.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che il ricorso è stato proposto
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
euro mille in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

deducendo violazione degli artt. 192 c.p.p. – 43 c.p. – 629 c.p. con vizio di

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 24 marzo 2015

Il Presidente

Il Co ponente estensore

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