Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29206 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29206 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSE’ BENEDETTO N. IL 22/11/1972
avverso l’ordinanza n. 5010/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO.

1. La Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto
da Benedetto Massè avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che
condannava il predetto per il reato di cui all’art. 9 comma 2 legge n. 1423 del
1956, rilevando che l’atto di gravame era del tutto aspecifico a fronte della
sentenza adeguatamente motivata dal giudice di primo grado.

a mezzo del difensore di fiducia, rilevando che la pena era stata determinata in
continuazione con precedente condanna in cui erano state riconosciute al
ricorrente le circostanze attenuanti generiche; pertanto, si chiedeva il
riconoscimento delle medesime circostanze attenuanti anche con riferimento
all’ulteriore reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

1. Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato
principio di diritto richiamato nel provvedimento impugnato in ordine al
necessario requisito della specificità dei motivi dell’impugnazione.
Del resto, anche il ricorso si limita a proporre generiche doglianze con
riferimento alla sentenza di primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro
1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2015.

2. Avverso la citata ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

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