Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29205 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29205 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PASQUALE MARCO ROSARIO N. IL 18/09/1973
avverso la sentenza n. 1529/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania
confermava la decisione di primo grado con la quale Marco De Pasquale è stato
condannato, all’esito del rito abbreviato, con la continuazione alla pena di mesi
dieci di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del
1956 per violazione del divieto di frequentare soggetti pregiudicati, prescrizione
prevista dalla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno nel comune di

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,

denunciando, in primo luogo, la violazione di legge per mancata declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima del giudizio di appello.
Quindi, deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione
alla valutazione della prova della responsabilità, in specie sotto il profilo
soggettivo, alla luce dei rilievi difensivi con riguardo alla condizione di
dipendenza da droga ed alcool del ricorrente.
Contesta la sussistenza dell’abitualità delle frequentazioni e lamenta il
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano, all’evidenza, nella mera
reiterazione delle censure poste a fondamento dell’appello sulle quali la Corte
territoriale ha sufficientemente, sia pure sinteticamente, argomentato con
motivazione immune dai denunciati vizi ed ancorata alle circostanze di fatto
emerse nel processo, tenendo conto dei rilievi difensivi anche con riferimento alla
incidenza della condizione di tossicodipendenza.
Quanto alla prescrizione, ad avviso del Collegio, deve ribadirsi che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far
valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod, proc. pen., l’estinzione
del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della
sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. U, n.
23428 del 22/03/2005, Bracale, rv. 231164).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

2

residenza.

■‘.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso, il 17 marzo 2015.

cassa della ammende.

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