Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29204 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29204 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ONORATI FABIO N. IL 29/07/1951
avverso l’ordinanza n. 4065/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 10/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

v

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava
la misura della detenzione domiciliare per ragioni di salute applicata a Fabio Onorati .
Rilevava, in specie, il tribunale che dagli accertamenti effettuati dalla polizia di stato
era emerso che il condannato, diversamente da quanto era risultato in precedenza, era
totalmente autonomo nei movimenti, deambulava regolarmente e guidava l’auto.
Peraltro, era già stata in precedenza proposta la revoca della misura alternativa in ragione

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore di fiducia, contestando la valutazione del tribunale che è pervenuto a conclusioni
affrettate con motivazione illogica senza dimostrare che il ricorrente non versa più nella
condizioni di salute incompatibili con la detenzione in carcere che era stata ripetutamente
documentata. Né è stato dato conto delle ragioni per le quali l’autonomia nella
deambulazione incida sulle patologie riscontrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E’ palese la infondatezza delle censure in ordine alla motivazione del provvedimento
impugnato che è sostenuto da argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficienteffiente
esposti ed adeguatamente valutati in ordine alla ritenuta insussistenza delle condizioni per
la prosecuzione della misura alternativa in ragione delle condizioni di salute del ricorrente
ed, altresì, della condotta dello stesso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2015.

del comportamento del condannato che aveva violato le prescrizioni.

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