Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29203 del 17/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29203 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALLARDO GIUSEPPE N. IL 07/03/1953
avverso l’ordinanza n. 279/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Giuseppe Mallardo avverso il decreto
ministeriale con il quale veniva prorogato il regime di cui all’art. 41

-bis Ord.

Pen..
Il tribunale evidenziava che dagli atti si desume il ruolo apicale nel sodalizio
camorrista e la indiscussa operatività attuale dello stesso. Rilevava, altresì, che

il Mallardo come capo dell’organizzazione nono stante la detenzione.

2. Ricorre l’interessato, a mezzo dei difensori di fiducia, denunciando la
violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine all’attuale pericolo di
collegamenti con l’associazione criminosa fondato su presunzioni e generiche
asserzioni come il fatto notorio che la carcerazione non scioglie il vincolo
mafioso.
Afferma che le vicende giudiziarie più recenti confermano la rescissione della
compagine di appartenenza ed il superamento del ruolo di promotore e contesta,
altresì, la valutazione in ordine al presunto elevato tenore di vita mantenuto dai
familiari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
Ribadito che nel caso di specie è ammesso esclusivamente il ricorso per
violazione di legge, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato,
nell’esaminare la motivazione del decreto di proroga ministeriale, si è attenuto ai
criteri indicanti dalla vigente formulazione dell’art. 41-bis, comma 2 -bis, legge
26 luglio 1975 n. 354, laddove prevede che la proroga è disposta quando risulta
che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è
venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita
dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio
criminale, della sopravvivenza di incriminazioni non precedentemente valutate,
degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del
sottoposto. Inoltre, il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé,
elemento sufficiente ad escludere la capacità di mantenere collegamenti con
l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.
Il tribunale, quindi, in ossequio a detta disposizione era tenuto a porre in
risalto il duplice dato della biografia delinquenziale del detenuto e dell’attuale
operatività del sodalizio di appartenenza, accompagnando l’indicazione di indici
2

secondo la nota della DDA alcuni collaboratori di giustizia continuano ad indicare

fattuali, anche non coesistenti, sintomatici dell’attuale pericolo di collegamenti
con l’esterno.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il controllo del tribunale sul
provvedimento di proroga è stato effettuato attraverso una verifica della
pericolosità criminale del detenuto, desunta da oggettive circostanze di fatto
indicati nel decreto ministeriale e desumibili in atti. Il tribunale ha proceduto ad
una corretta verifica in ordine alla possibile persistenza di collegamenti con il
gruppo criminale di appartenenza. Sul punto il tribunale si è uniformato ai criteri

fini della proroga è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti
con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata
con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 47521, 02/12/2008, Rogoli, rv.
242071).
A fronte di ciò le censure del ricorrente sono volte ad una non consentita
rivalutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento
impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 17 marzo 2015.

ermeneutici più volte ribaditi da questa Corte che ha anche precisato come, ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA