Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29202 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29202 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO ANTONINO N. IL 28/04/1970
avverso l’ordinanza n. 5/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Antonino Greco, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze di
condanna specificamente indicate.

2. Ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, il condannato denunciando il
vizio della motivazione fondata su affermazioni apodittiche senza tenere conto che il

stesso dichiarato nel corso delle indagini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. La
decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di
legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n.
2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le censure mosse con il ricorso appaiono, alla luce della motivazione del
provvedimento impugnato che ha escluso che dalle sentenze emergessero elementi idonei
a ritenere la unitaria programmazione delle condotte illecite, nella sostanza risolversi in
rilievi di fatto volti alla mera rivalutazione non consentita in questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Co i deciso, il 17 marzo 2015.

Greco cedeva stupefacenti e con il ricavato gestiva attività di usura come aveva egli

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