Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29201 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29201 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZALUPI ALESSANDRO N. IL 04/11/1971
avverso la sentenza n. 5087/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/04/2014

Motivi della decisione
Mazzalupi Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Roma in data 23.10.2013, con la quale, in
parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di
Latina il 6.02.2013, in ordine alla violazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990,
esclusa la recidiva, concesse le attenuanti generiche, è stata rideterminata la pena
inflitta in anni tre di reclusione oltre la multa. Al prevenuto si contesta la

cocaina.
Con il primo motivo la parte deduce il vizio di motivazione, in riferimento
alla mancata assoluzione dell’imputato. L’esponente ribadisce che dagli atti non
emerge la prova della destinazione allo spaccio della cocaina detenuta. L’esponente
ritiene che illogicamente la Corte territoriale abbia valorizzato il dato ponderale e le
modalità di occultamento della droga.
Con il secondo motivo l’esponente denuncia il vizio di motivazione, per
l’omesso riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità.
Con dichiarazione in data 9.04.2014, ritualmente ricevuta dall’Ufficio
Matricola della casa Circondariale di Terni ove il prevenuto risulta ristretto,
Mazzalupi ha rinunziato al presente ricorso per cassazione.
Il ricorso è inammissibile.
Deve, infatti, osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che risulta
acquisita, nei termini sopra richiamati, rituale rinuncia del ricorrente al gravame di
legittimità, di talché il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591
lett. d) cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore
della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014.

detenzione a fine di spaccio di oltre 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo

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